Istituti già visti, ma con nuove regole: la detassazione delle mance e il trattamento integrativo speciale nel settore turistico trovano spazio nella legge di Bilancio 2025.
Anche per quest’anno, i lavoratori dipendenti di strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande potranno beneficiare della detassazione delle somme elargite dai clienti a titolo di liberalità mediante l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali pari al 5%. A differenza di quanto avvenuto nel 2024, il limite reddituale per l’applicazione della detassazione passa da 50.000 euro a 75.000 euro e aumenta dal 25% al 30% la soglia di mance assoggettabili a imposta sostitutiva rispetto ai redditi riconducibili alle prestazioni lavorative rese nel settore.
I commi 395 e ss., invece, prorogano la vigenza del trattamento integrativo speciale nel settore turistico, ricettivo e termale per le prestazioni di lavoro notturno e straordinario effettuate nei giorni festivi nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2025 e il 30 settembre 2025. Sul punto, rimane invariato il limite reddituale di 40.000 euro nel periodo d’imposta 2024.
Per sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, il legislatore tenta di dare continuità alle misure già introdotte nei periodi d’imposta 2023 e 2024, rispettivamente ad opera dell’art. 39-bis, decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, e dei commi 21-25, art. 1, legge n. 213/2023 (legge di Bilancio 2024), prorogando di ulteriori 9 mesi complessivi il riconoscimento del c.d. trattamento integrativo.
In particolare, ai sensi dei commi 395 e seguenti, della legge di Bilancio 2025 (legge 31 dicembre 2024, n. 207), ai lavoratori dipendenti del comparto turistico, ricettivo e termale, nonché dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5, legge 25 agosto 1991, n. 287, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale che non concorre alla formazione del reddito imponibile, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.
a) gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b) gli esercizi per la somministrazione di bevande, ivi incluse quelle alcoliche, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c) gli esercizi di cui alle precedenti lettere, nel caso in cui la somministrazione di alimenti e bevande, venga effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago (sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari);
d) gli esercizi di cui alla precedente lett. b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
Dal punto di vista soggettivo, anche la legge di Bilancio 2025 lascia inalterati i requisiti d’accesso. In continuità con le precedenti disposizioni, il trattamento integrativo può essere riconosciuto dal sostituto d’imposta su richiesta scritta del lavoratore, tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000, che attesti il possesso dei requisiti reddituali prescritti del comma 396, art. 1, della Manovra 2025, ovverosia che lo stesso sia titolare, nel periodo d’imposta 2024, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.
Tenuta traccia dell’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione delle disposizioni in commento, il quantum riconosciuto al lavoratore richiedente è pari al 15% della retribuzione lorda spettante per le prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi ovvero per il lavoro notturno.
Ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, per lavoro straordinario si intende il "lavoro prestato oltre l’orario normale di lavoro così come definito dall’art. 3", e dunque quelle prestazioni rese oltre il limite delle 40 ore settimanali, ovvero in misura superiore rispetto alla “normale” prestazione lavorativa eventualmente stabilita dalla contrattazione collettiva.
Quanto, invece, alle prestazioni di lavoro notturno, il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, stabilisce che:
Il sostituto d’imposta, che avrà l’obbligo di esporre quanto erogato a tale titolo nella certificazione unica, potrà compensare il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale mediante compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Al riguardo la risoluzione 31 gennaio 2025, n. 8/E, in continuità con le precedenti risoluzioni n. 51/E del 9 agosto 2023 e n. 26/E del 20 maggio 2024, ha confermato l’utilizzabilità del codice tributo “1702” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale per lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi dai dipendenti di strutture turistico-alberghiere”, da esporre sul modello F24, nella sezione “Erario” in corrispondenza degli Importi a credito compensati ovvero Importi a debito versati, laddove il sostituto sia chiamato a riversare l’agevolazione in argomento.
Il sostituto d’imposta può erogare il trattamento integrativo speciale a partire dalla prima retribuzione utile, comprendendo nella stessa anche le quote di trattamento integrativo riferite ai mesi precedenti, non ancora erogate.
Il trattamento integrativo speciale può essere erogato entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
Retribuzione oraria |
Ore di lavoro notturno/ straord. festivo |
% magg. lavoro notturno /straord. festivo |
Importo lordo riconosciuto per notturno/ str.fest. |
Trattamento integrativo speciale |
€ 10,00 |
6 |
25% |
€ 75,00 |
€ 11,25 |
Il comma 520, art. 1, della legge di Bilancio 2025 modifica i commi 58 e 62 dell’art. 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) introducendo, di fatto, una nuova regolamentazione dell’imposizione fiscale a cui sono assoggettate le mance elargite dai clienti a titolo di liberalità.
Il nuovo testo prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5, legge 25 agosto 1991, n 287, le somme elargite dai clienti a titolo di liberalità, anche corrisposte al datore di lavoro con mezzi di pagamento tracciabili e poi riversate ai lavoratori, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore stesso, sono soggette a imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, con un’aliquota del 5%.
Tale detassazione operava (nei precedenti periodi d’imposta) fino al limite del 25% del reddito derivante dalle prestazioni di lavoro nel comparto. Con la lettera a) del comma 520, tale soglia è stata innalzata al 30%.
Allo stesso modo, la successiva lett. b), innalza il requisito soggettivo del reddito complessivo, aumentando la platea di accesso alla misura a tutti i lavoratori del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 75.000 euro (precedentemente la soglia era fissata a 50.000 euro).
Pertanto, per l’anno 2025, la disciplina in argomento è applicabile nei confronti dei lavoratori del settore privato che:
Si noti che il regime agevolato deve intendersi un regime naturale di imposizione di tali erogazioni liberali, potendo il lavoratore liberamente rinunciarvi in forma scritta.
Questa scelta può risultare conveniente laddove il lavoratore percepisca un reddito tale per cui le detrazioni spettanti siano in grado di azzerare l’IRPEF dovuta, risultando, conseguentemente, più vantaggioso il regime ordinario di tassazione.
L’applicazione del regime dell’imposta sostitutiva sulle mance è operata entro il limite del 30% del reddito percepito nell’anno per le prestazioni di lavoro nel comparto turistico alberghiero e nella ristorazione, anche con riferimento a più datori di lavoro, ivi incluse le mance stesse.
L’imposta sostitutiva sulle mance non ha un carattere temporale, pertanto, continua ad operare anche nei periodi d’imposta successivi al 2025, e dovrà essere versata dal datore di lavoro, quale sostituto d’imposta, con le modalità indicate nella risoluzione 17 marzo 2023, n. 16/E.
Il regime fiscale di detassazione delle mance trova spazio anche all’interno della Certificazione Unica 2025. Specificatamente per certificare le somme corrisposte nel 2024 e, quindi, con il regime ante modifica apportata dalla legge di Bilancio 2025, sarà necessario compilare i seguenti punti:
Conseguentemente, tali valori saranno poi utilizzati per la corretta compilazione della dichiarazione dei redditi Modello 730/2025, quadro C, sezione VII. I lavoratori dipendenti del settore turistico-alberghiero o della ristorazione sono obbligati a compilare il rigo C16 (ovvero RC16 nel modello Redditi PF) in quanto, come vedremo, gli importi percepiti a titolo di erogazioni liberali da parte dei clienti incideranno sulla determinazione delle detrazioni da lavoro dipendente spettanti e sulle soglie per l’accesso al trattamento integrativo.
Il contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi, sarà libero di decidere o modificare la tassazione operata dal sostituto d’imposta sulle mance (di norma assoggettate a imposta sostitutiva) chiedendo la tassazione ordinaria ovvero l’imposta sostitutiva nel caso in cui la trattenuta non sia stata operata. A tal fine, il contribuente potrà confermare o modificare la tassazione operata dal datore di lavoro flaggando al rigo C16 del modello dichiarativo la colonna 5 se le mance sono da assoggettare a tassazione ordinaria ovvero la colonna 6 se le mance sono da assoggettare ad imposta sostitutiva.
L’importo delle mance, anche se assoggettato ad imposta sostitutiva, rileva in tutte le ipotesi in cui le vigenti disposizioni, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione, in favore del lavoratore, di deduzioni, detrazioni o benefici a qualsiasi titolo, facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali.
L’indicazione, al richiamato rigo C16 delle mance assoggettate ad imposta sostitutiva, diviene, dunque, obbligatorio per tutti i contribuenti interessati in quanto tale somma concorrerà per la corretta determinazione, ad esempio, del trattamento integrativo.
È opportuno rammentare che, dal 1° gennaio 2022, il trattamento integrativo è riconosciuto nella misura di 1.200 euro annui ai lavoratori la cui imposta, determinata tenendo conto dei soli redditi da lavoro dipendente e di alcuni assimilati, sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e il cui reddito complessivo non sia superiore a 15.000 euro. In tal senso, ai fini della determinazione del reddito complessivo dovrà tenersi conto anche:
In caso di superamento della soglia di 15.000 euro, e sino all’importo massimo di 28.000 euro, è comunque possibile che il contribuente possa accedere al trattamento integrativo nella misura pari alla differenza tra la somma delle diverse detrazioni spettanti in sede di dichiarazione e l’imposta lorda, seppur nel limite di 1.200 euro.
Parimenti, l’importo delle mance dovrà essere considerato ai fini della determinazione delle detrazioni per lavoro dipendente o delle detrazioni per familiari a carico.
Diversamente, si noti che il comma 59, art. 1, legge 29 dicembre 2022, n. 197, nella parte in cui afferma che le mance concorrono ai fini dei requisiti reddituali per l’accesso a deduzioni, detrazioni o benefici a qualunque titolo, anche di natura non tributaria, “limita” l’applicabilità ai soli casi in cui tali diminuzioni d’imposta siano in favore del lavoratore.
Conseguentemente, così come parrebbe evincersi anche dalle istruzioni del modello Redditi PF e del modello 730/2025, le mance eventualmente percepite dal familiare non concorrono al reddito “complessivo” utile a considerare o meno il familiare fiscalmente a carico.
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