Mandato d'arresto europeo “lungo” se si richiedono altre informazioni

Pubblicato il 18 gennaio 2011 La sentenza n. 821 del 17 gennaio 2011 della sesta sezione penale della Corte di cassazione si occupa della nuova disciplina del mandato europeo e dei termini entro cui effettuare la consegna della persona trattenuta.

I giudici precisano che la legge istitutiva del mandato europeo, la n. 69 del 2005, dispone che lo stato di esecuzione deve deliberare sulla consegna entro 60 giorni dall'arresto del ricercato, i quali possono trasformarsi in 90 per cause di ”forza maggiore”. Il legislatore italiano ha poi equiparato i termini per la consegna a quelli fissati per l'adozione della misure cautelari che incidono sulla libertà della persona.

Deve considerarsi “forza maggiore” il caso in cui il giudice nazionale debba acquisire ulteriori documenti per la decisione. La richiesta di nuova documentazione allo stato di emissione del mandato produce un automatico prolungamento del termine senza che sia necessario un provvedimento formale.
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