Mansioni del sostituto temporaneo diverse da quelle del sostituito. Non vi è obbligo di assunzione

Pubblicato il 22 febbraio 2010 Il ricorrente, avendo ricoperto un incarico diverso da quello della collega sostituita, riteneva di aver diritto ad essere assunto a tempo indeterminato. La Cassazione – sentenza 3598 dello scorso 16 febbraio 2010 – ha respinto la rivendicazione, sostenendo che il datore di lavoro può ben impiegare il sostituto a termine - pur nei limiti fissati da legge a tale discrezionalità (deve infatti sempre esistere un nesso di tipo causale tra l’attività dell’assunto in sostituzione e quella del dipendente sostituito) - in un ruolo diverso, senza che con ciò debba, al rientro della sostituita, procedere all'assunzione.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Passaggi di ruolo: come gestirli nell'era della trasformazione digitale

04/07/2025

Abuso d’ufficio: per la Corte costituzionale l’abrogazione è legittima

04/07/2025

Sicurezza sociale: accordo Italia-Moldova

04/07/2025

Precompilata, regole per spese sanitarie e veterinarie

04/07/2025

Procura alle liti in lingua straniera valida per le Sezioni Unite

04/07/2025

Sicurezza sul lavoro: più malattie, infortuni in itinere e decessi tra studenti

04/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy