Marchio di fatto tutelato da preuso

Pubblicato il 14 maggio 2016

Prova completa

Nell’ipotesi del possesso di un marchio di fatto (marchio ossia non registrato), il soggetto che chiede l’affermazione del conseguimento di un proprio diritto è tenuto a fornire, al riguardo, una prova completa sia del preuso della ditta-denominazione sociale sia di quello del segno in funzione del marchio e della conseguente notorietà di questo.

Questo principio, già affermato dalle Sezioni unite di Cassazione nel testo della sentenza n. 12326/2005 va, però, ulteriormente precisato ed integrato nei termini che seguono, e ciò “tenuto conto della facile equivocabilità del principio della tendenziale unitarietà dei segni distintivi”.

Uso non estensibile in automatico

Ed infatti, il detto principio non comporta né può comportare l’automatica e meccanica estensione dell’uso di fatto di un segno in funzione di ditta/denominazione sociale in quella di marchio e viceversa, tanto più in un settore particolare qual è quello dei prodotti alimentari e delle bevande.

E’ quanto precisato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 9889 depositata il 13 maggio 2016 e con cui è stato confermato che la tutela del marchio non registrato, cosiddetto marchio di fatto, presuppone la sua effettiva utilizzazione, con la conseguenza che non è esperibile in rapporto a segni distintivi di un’attività di impresa mai, o da lungo tempo, esercitata dal suo preteso titolare.

Nella specie, è stata censurata la decisione di merito con cui non era stato chiaramente delimitato, né in termini temporali né in termini territoriali, il preuso fattuale di un marchio di fatto da parte della società resistente.

Per la Suprema corte, non era sufficiente, a tal fine, fornire la generica indicazione di una successione tra le due imprese che, in qualche misura, avevano utilizzato il marchio di fatto.

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