Ex disoccupato ma possidente paga assegno

Pubblicato il 18 maggio 2016

Respinta modifica condizioni divorzili

E’ stata confermata dai giudici di Cassazione la decisione di merito con cui, a fronte di una domanda di modifica delle condizioni di divorzio avanzata dall’ex coniuge obbligato in considerazione del peggioramento della propria situazione economica (aveva cessato ogni attività lavorativa), era stata avvalorata la pronuncia di primo grado che prevedeva in favore della ex moglie un assegno pari a 310 euro mensili.

Rendite locatizie presunte

In particolare, è stata ritenuta adeguata e non illogica la motivazione contenuta nella sentenza impugnata nella quale era stato sottolineato come fosse certo che il marito avesse dei possedimenti, riportati nelle denunce dei redditi e nella relazione catastale prodotta dalla ex coniuge, che necessitavano di capacità di reddito, anche ai soli fini del loro mantenimento.

I giudici di merito avevano inoltre presunto che da alcuni degli immobili di sua titolarità il ricorrente traesse rendite locatizie - o comunque ne poteva trarre - che gli consentissero un adeguato sostentamento.

Per contro la moglie, dopo la separazione, si era adattata a svolgere lavori precari e poco remunerativi e ciò non aveva certamente eliminato il divario economico esistente tra i due, desumibile dalla capacità reddituale del marito, fondata sia sulla notevole competenza professionale del medesimo che era riuscito, nel corso degli anni, ad investire i suoi guadagni in unità abitative e in terreni, sia sulle sue precedenti dichiarazioni dei redditi.

Il ricorso dell’ex marito è stato quindi respinto dalla Suprema corte con ordinanza n. 10099 del 17 maggio 2016.

 

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