Market abuse, ritardi comprensibili

Pubblicato il 07 novembre 2006

Una circolare dell’Assonime, la n. 48, dedicata a “La disciplina sugli abusi di mercato: gli obblighi di comunicazione per gli emittenti”, spiega i casi in cui l’emittente può avvalersi dello strumento del ritardo nella comunicazione di informazioni privilegiate ad ampio raggio. In particolare, le deroghe di cui l’emittente può avvalersi vanno oltre a quelle elencate dal legislatore, sia pure sulla base di una valutazione caso per caso della legittimità degli interessi dell’emittente stesso. Rispetto al passato, le nuove norme recepite dal Testo unico finanziario (art. 114) sull’informazione privilegiata, recepiscono alcune nuove specificazioni con riferimento sia al carattere preciso della notizia sia al requisito dell’importanza del suo impatto potenziale sui prezzi degli strumenti finanziari. Esistono alcuni casi specifici in cui gli emittenti possono ritardare le informazioni: devono ricorrere però le ipotesi e le condizioni stabilite dalla Consob con regolamento. Anche secondo Assonime è possibile, in presenza di circostanze diverse da quelle individuate dalla Consob, avvalersi del ritardo nel rilascio delle informazioni, purchè, però, sia ravvisabile un interesse legittimo.

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