Matrimonio per motivi di interesse, no al mantenimento

Pubblicato il 11 gennaio 2018

Non va riconosciuto alcun diritto al mantenimento in favore di uno dei coniugi se, al momento della separazione, non si è ancora realizzata nessuna comunione materiale e spirituale tra i due.

E’ quanto ribadito dalla Corte di cassazione nel confermare la decisione della Corte di appello che aveva rigettato, nell’ambito di un procedimento per la separazione di due coniugi, la domanda volta al riconoscimento di un assegno di mantenimento avanzata dalla ex moglie.

Nella vicenda esaminata, i giudici di merito avevano riscontrato che il matrimonio era durato solo 28 giorni, senza che i coniugi, precedentemente, avessero convissuto e senza, quindi, che si fosse instaurata una vera comunione materiale e spirituale fra di loro.

Del resto, i due si erano anche accusati reciprocamente di aver concordato il matrimonio per motivi estranei alla volontà di una effettiva unione coniugale, ammettendo, di fatto, l'esistenza di interessi prettamente economici.

E secondo la Suprema corte – sentenza n. 402 del 10 gennaio 2018 - la valutazione della vicenda nei termini prospettati dalla Corte di secondo grado si palesava del tutto “coerente”, avendo quest’ultima riscontrato che tra i due coniugi si erano realizzati esclusivamente accordi economici, senza che vi fosse stata alcuna condivisione di vita e senza l'instaurazione di un vero rapporto affettivo qualificabile come affectio coniugalis.

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