Con la nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) 26 giugno 2024, n. 1156, non ancora pubblicata sul sito dell’Ente ispettivo, viene aggiornato il vademecum che analizza i casi di comminazione della maxi sanzione per lavoro nero.
Le indicazioni amministrative costituiscono un aggiornamento rispetto a quanto già pubblicato dall’INL con la nota 19 aprile 2022, n. 856, e pongono, all’attenzione del personale ispettivo, il ricevimento, da parte dell’Ente stesso, dei più recenti indirizzi giurisprudenziali a mente dei quali l’impiego irregolare di lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del relativo rapporto di lavoro, integra un illecito di tipo omissivo istantaneo con effetti permanenti, tale per cui la violazione si consuma nel momento in cui, decorso il termine normalmente previsto per la comunicazione agli uffici competenti, la stessa non viene effettuata.
La nota si occupa, altresì, di aggiornare l’azione amministrativa rispetto alle modifiche in materia di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato di cui all’art. 29, comma 6, decreto legge n. 19/2024, nonché rispetto alla regolarizzazione di lavoratori ancora in forza all’atto dell’accesso ispettivo, all’assorbimento di altre sanzioni contestualmente all’irrogazione della maxi-sanzione, al contratto di prestazione occasionale ex art. 54-bis, decreto legge n. 50/2017 ed alla materia dei tirocini extracurriculari.
Nulla è variato rispetto alle precedenti indicazioni amministrative. Affinché possa essere comminata la maxi-sanzione per lavoro nero, andrà posta attenzione al suo ambito di applicazione: sia sul piano soggettivo che oggettivo.
Specificatamente, sul piano soggettivo la maxi sanzione per lavoro nero può essere applicata esclusivamente ai datori di lavoro del settore privato, indipendentemente dal fatto che siano o meno organizzati in forma di impresa, con la sola esclusione dei datori di lavoro domestici.
ATTENZIONE: Come evidenziato dalla circolare ministeriale n. 38/2010, è applicabile, invece, la maxi-sanzione laddove il datore di lavoro occupi il lavoratore assunto come domestico in altra attività imprenditoriale o professionale. Ciò vale, altresì, nell’ipotesi in cui si faccia illegittimo ricorso alle prestazioni del lavoratore mediante il c.d. Libretto Famiglia, sempreché si tratti di attività che esulano dalla sfera familiare e che si configurano, piuttosto, nell’esercizio di un’impresa o una professione.
Quanto ai profili oggettivi, invece, l’illecito si integra al ricorrere, congiunto, dei seguenti requisiti:
NOTA BENE: Alla luce dei requisiti oggettivi sopracitati, deve intendersi necessariamente esclusa l’applicazione della maxi-sanzione per lavoro nero nelle ipotesi in cui siamo in presenza di rapporti di tipo societario (es. prestazione resa dai soci di società), ovvero di rapporto di parentela o coniugio. Invero, nei predetti casi potrebbe essere presuntivamente carente l’essenziale requisito della subordinazione.
Quanto al requisito della subordinazione appare il caso di evidenziare che, nell’ambito della maxi sanzione per lavoro nero, lo stesso non si configura automaticamente ogniqualvolta siamo in presenza della mancata comunicazione preventiva di assunzione, talché, stando alle indicazioni stesse dell’INL, tale presupposto, una volta accertato, andrà debitamente e accuratamente dimostrato.
Trascorso oltre un decennio dalle prime indicazioni amministrative sulla natura dell’illecito riguardante l’impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di assunzione, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota in trattazione, aderisce al più recente orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui l’illecito in questione si consuma nel momento in cui ha inizio il rapporto di lavoro, in quanto è in tale circostanza che il datore di lavoro ha omesso di effettuare la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, rendendo lo stesso irregolare e sommerso, sicché l’illecito appare essere di tipo omissivo istantaneo con effetti permanenti.
Per quasi 15 anni, invece, le indicazioni di prassi amministrativa avevano qualificato l’illecito come di natura permanente sicché lo stesso si consumava nel momento in cui la condotta antigiuridica cessava in seguito alla cessazione del rapporto o alla sua regolarizzazione.
Tale sottile contrasto interpretativo, risolto nell’adesione esplicitamente contenuta nella nota n. 1156/2024, ha diversi risvolti:
In particolare, quanto alla normativa tempo per tempo applicabile:
Quanto ai termini prescrizionali, il dies a quo, nel caso di:
Infine, per ciò che attiene l’Ispettorato territorialmente competente chiamato ad adottare l’ordinanza-ingiunzione, i nuovi effetti interpretativi individuano la sede amministrativa territoriale dell’Ente come quella in cui vi sia la sede amministrativa o legale dell’impresa. Invero, seguendo il medesimo ragionamento di cui sopra, nel caso di:
In tal senso, l’INL sostiene che nei casi di dissociazione tra sede legale, cioè il luogo di consumazione dell’illecito, e l’unità produttiva, cioè il luogo di accertamento dell’illecito, il personale ispettivo dovrà trasmettere il rapporto ex art. 17, legge n. 689/1981, per l’adozione dell’ordinanza ingiunzione, all’ITL nel cui ambito di competenza è ubicata la sede legale dell’impresa.
NOTA BENE: Attualmente, la maxi-sanzione per lavoro nero, come aumentata del 30% ai sensi dell’art. 1, comma 445, lett. d), legge n. 145/2018, come modificato dall’art. 29, comma 3, decreto legge n. 19/2024, è come di seguito determinata:
Si rammenta, altresì, che le predette sanzioni sono aumentate del 20% nei casi di impiego di:
Le maggiorazioni (30% di cui alla legge n. 145/2018) sono raddoppiate (60%) nel caso in cui, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.
L’art. 3, comma 3-quinques, decreto legge n. 12/2002, prevede espressamente che in caso di irrogazione della maxi-sanzione per lavoro nero non trovano applicazione le sanzioni di cui all’art. 19, commi 2 e 3, decreto legislativo n. 276/2003, relative alla consegna della lettera di assunzione e alla comunicazione di instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, nonché delle sanzioni in materia di LUL (art. 39, comma 7, decreto legge n. 112/2008) per le omesse registrazioni.
NOTA BENE: La regola di cui sopra vale solo nel caso in cui il rapporto sia stato “in nero” dall’inizio alla fine. Diversamente, quando lo stesso e iniziato in maniera irregolare ed è successivamente emerso a seguito di verifica ispettiva o spontanea regolarizzazione da parte del datore di lavoro, per poi proseguire regolarmente fino alla sua conclusione, l’eventuale sanzione per omessa comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro sarà pienamente applicabile.
Si evidenzia che nel caso in cui il datore di lavoro non abbia mai istituito il Libro Unico del Lavoro e che sia tenuto a farlo in ragione del lavoratore in nero oggetto di accertamento, la sanzione per omessa istituzione del LUL appare applicabile in quanto non espressamente contemplato, dall’art. 3, comma 3-quinques, decreto legge n. 12/2002, il comma 6 del medesimo art. 39, decreto legge n. 112/2008.
Può, invece, coesistere con la maxi-sanzione per lavoro nero, la sanzione amministrativa inerente ai pagamenti non effettuati con strumenti di pagamento tracciabili prevista dalla legge n. 205/2017, commi 910 e ss.
ATTENZIONE: Come precisato dalla nota INL n. 9294/2018, “stante il tenore letterale del comma 910, l’illecito si configura solo laddove sia accertata l’effettiva erogazione della retribuzione in contanti; peraltro, atteso che nelle ipotesi di lavoro “nero” la periodicità della erogazione della retribuzione può non seguire l’ordinaria corresponsione mensile, in ipotesi di accertata corresponsione giornaliera della retribuzione si potrebbero configurare tanti illeciti per quante giornate di lavoro in “nero” sono state effettuate”.
A seguito della nuova tipologia contrattuale riservata al settore dell’agricoltura di cui all’art. 1, commi da 343 a 354, legge n. 197/2022, nonché delle modifiche operate dall’art. 29, comma 6, decreto legge n. 19/2024, nelle ipotesi in cui sia omessa la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al competente Centro per l’impiego, sarà applicabile la sanzione per lavoro sommerso non essendo più, di converso, applicabile l’apparato sanzionatorio di cui al comma 354.
Quest’ultimo, dunque, opererà solo ove l’Unilav sia stato effettuato.
Anche i tirocini extracurriculari o stage, pur non costituendo un vero e proprio rapporto di lavoro dipendente, sono soggetti alle medesime regole di comunicazione obbligatoria.
In relazione alla maxi sanzione per lavoro nero, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha precisato, nella nota 26 giugno 2024, n. 1156, che:
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