Maxisanzione per lavoro sommerso: solo sui nuovi accertamenti

Pubblicato il 26 novembre 2010 L’Inail con la nota protocollo n. 8513/2010, ha fornito le prime istruzioni operative alle novità apportate dal Collegato lavoro (articolo 4) in materia di maxisanzioni da applicare nel caso di lavoro sommerso, per gli accertamenti effettuati a partire dal 24 novembre scorso. Nello specifico, il documento ribadisce che la citata sanzione va applicata agli accertamenti iniziati successivamente al 24 novembre anche se le violazioni si riferiscono a periodi di lavoro irregolare antecedenti.

L’Inail, richiamando espressamente la legge n. 183/2010 e la circolare del Lavoro 38/2010, che già si è espressa sulle novità in materia di sanzioni apportate dalla recente riforma normativa, ricorda che:

- l'ispettore deve acquisire tutte le fonti di prova inconfutabili per dimostrare la certezza della qualificazione del rapporto di lavoro, sulla base della situazione di fatto riscontrata e, pertanto, la maxisanzione troverà applicazione solo nei casi in cui sarà accertato che il rapporto di lavoro ha le caratteristiche del lavoro subordinato;

- la sanzione non è applicabile qualora l'ispettore riscontri l'impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione obbligatoria, ma rilevi la presenza di adempimenti di natura contributiva (DM10, EMENS, UNIEMENS) precedentemente assolti e, quindi, "si evidenzi la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione".
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