Meccanismi transfrontalieri con obbligo di comunicazione. Ulteriori chiarimenti Entrate

Pubblicato il 16 maggio 2022

Pubblicata la circolare dell’Agenzia delle Entrate con gli ulteriori chiarimenti in tema di meccanismi transfrontalieri che fanno scattare l’obbligo di comunicazione.

Si tratta della circolare n. 12/E, pubblicata in data 13 maggio, che fa seguito alla precedente circolare n.2/E del 10 febbraio 2021. Con tale documento di prassi erano stati forniti i primi chiarimenti sul tema, ma erano stati tralasciati alcuni specifici quesiti, formulati nell'ambito della consultazione pubblica conclusa il 15 gennaio 2021.

Le risposte a tali dubbi hanno richiesto una trattazione a parte, al fine di offrire una indicazione uniforme circa la corretta applicazione delle disposizioni che hanno recepito la Direttiva comunitaria Dac6, ossia: il Dlgs n. 100/2020 e il decreto Mef del 17 novembre 2020.

Per dare continuità alla trattazione, i paragrafi di questa nuova circolare hanno gli stessi titoli di quelli riportati nella prima, per risultare una estensione dei relativi macro-argomenti, anche se il contenuto è stato organizzato nella formula di domande e risposte.

Le nuove precisazioni agenziali vanno, quindi, ad interessare i seguenti argomenti:

Meccanismi transfrontalieri, nozione di intermediari

Le prime precisazioni rese con la circolare n. 12/2022 riguardano:

  1. la nozione di intermediario (promotore o fornitore di servizi) soggetto all’obbligo di comunicazione;

  2. gli «standard di conoscenza» di cui gli intermediari devono essere in possesso affinché siano obbligati alla comunicazione;

  3. l’esistenza di obblighi di comunicazione con riferimento ai «meccanismi già attuati».

La normativa di recepimento della Direttiva Ue Dac6 prevede che l’intermediario sia esonerato dagli obblighi di comunicazione se può provare che le stesse informazioni concernenti il meccanismo transfrontaliero siano state comunicate da altro intermediario, ovunque residente, all’Agenzia delle Entrate o all’autorità competente di uno Stato membro UE o di altre giurisdizioni estere con le quali è in vigore uno specifico accordo per lo scambio di informazioni.

La precedente circolare precisava che l’intermediario deve comunque provare l’avvenuta comunicazione, fornendo le relative evidenze documentali. Il nuovo documento di prassi specifica che la documentazione da richiedere all’intermediario che per primo ha effettuato la comunicazione, ai fini dell’esonero, consiste nella copia della comunicazione trasmessa alla competente Autorità fiscale, corredata della ricevuta di presentazione con esito positivo.

Pertanto, la causa di esonero ricorre solamente se la comunicazione effettuata da altro intermediario “contenga tutte le informazioni che l’intermediario, che intende far valere l’esonero, avrebbe dovuto fornire secondo le disposizioni dello Stato italiano o disposizioni equivalenti”.

Esiste, poi, una causa di salvaguardia secondo la quale non sussiste responsabilità per eventuali violazioni del segreto professionale in caso di comunicazioni effettuate dagli intermediari per le finalità previste dalla norma e in buona fede. Le stesse infatti non costituiscono, in base alla norma citata, violazione di restrizioni previste in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

La precedente Circolare aveva, poi, specificato che i pareri rilasciati dal fornitore di servizi in merito ai rischi di natura fiscale del meccanismo transfrontaliero sono irrilevanti se resi in un momento temporale successivo a quello in cui lo schema è stato completamente attuato, anche se il meccanismo continua a produrre effetti fiscali, sempreché non si determini un aggiornamento o miglioramento del meccanismo stesso. Ora, l’Agenzia aggiunge che sono rilevanti ai fini dell’obbligo di comunicazione i pareri pro veritate sulla conformità o meno di una fattispecie alle disposizioni e ai principi dell’ordinamento fiscale nazionale resi in una fase anteriore alla completa attuazione del meccanismo.

Infine, le società di gestione del risparmio rientrano in genere fra gli intermediari soggetti all’obbligo di comunicazione, mentre non vi rientrano le banche depositarie dei fondi comuni.

Regime adempimento collaborativo, obblighi comunicazione. Aspetti sanzionatori

Riguardo al quesito sulla misura delle sanzioni per i contribuenti in regime di adempimento collaborativo, l’Agenzia precisa che le comunicazioni effettuate nell’ambito del regime dell’adempimento collaborativo con riferimento ai rischi di natura fiscale, non possono considerarsi sostitutive della comunicazione delle informazioni richieste dalla normativa di recepimento della direttiva UE.

Pertanto, qualora un contribuente ritenga non comunicabile un meccanismo transfrontaliero diversamente dalla posizione dell’Amministrazione finanziaria, laddove sia contestata l’omessa o incompleta comunicazione, lo stesso potrebbe beneficiare della riduzione delle sanzioni solo nel caso in cui il rischio fiscale sul quale si è incorsi nella violazione risulti “mappato” nella versione della “Mappa dei rischi” comunicata all’Ufficio Adempimento collaborativo in data antecedente all’omessa o incompleta comunicazione ai sensi della disciplina DAC6.

La mappa dovrà indicare i presidi per limitare il connesso rischio o le specifiche procedure adottate.

Potranno beneficiare della riduzione delle sanzioni solo le violazioni commesse dal periodo di imposta nel corso del quale la richiesta di adesione è stata trasmessa all'Agenzia delle Entrate. Le eventuali violazioni che impattano in periodi di imposta non inclusi nel regime resteranno escluse dalla riduzione a metà delle sanzioni amministrative, anche se il relativo rischio fiscale risulti regolarmente inserito nella citata mappa, comunicata in data antecedente alla violazione.

Comunicazioni Dac6, altri chiarimenti

In merito al termine di presentazione, la circolare n. 12/E/2022 specifica che il termine per la comunicazione del meccanismo transfrontaliero in caso di fornitore di servizi decorre dal giorno seguente a quello in cui è stata fornita, direttamente o attraverso altre persone, assistenza o consulenza ai fini dell’attuazione del meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di comunicazione. Pertanto, rileva la circostanza che il mandato fiduciario fosse in essere nel momento in cui è sorto l’obbligo di comunicazione.

Il momento rilevante, ai fini della decorrenza dei termini per la comunicazione, è da individuare esclusivamente con riferimento all’atto conclusivo della attività di consulenza o assistenza.

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