Mediazione civile: crediti d’imposta per le parti, domande entro il 31 marzo

Pubblicato il 05 marzo 2026

Il Coordinamento della Conciliazione Forense ha diffuso un documento operativo, datato 25 febbraio 2026, che illustra le modalità di richiesta dei crediti d’imposta riconosciuti alle parti che partecipano a una procedura di mediazione civile e commerciale.

Le indicazioni sono rivolte ai soggetti che hanno sostenuto spese nell’ambito di un procedimento di mediazione e intendono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in particolare dall’articolo 20, come attuato dal decreto ministeriale 1° agosto 2023.

Il documento fornisce una guida pratica alla presentazione della domanda tramite la piattaforma del Ministero della Giustizia, chiarendo i limiti del beneficio, i dati da inserire nell’istanza e le modalità di utilizzo del credito riconosciuto.

Credito d’imposta mediazione: istruzioni per richiederlo

Quali crediti d’imposta spettano alle parti della mediazione  

La normativa prevede diversi crediti d’imposta a favore delle parti che partecipano a una procedura di mediazione.

In primo luogo, è riconosciuto un credito sull’indennità corrisposta all’Organismo di mediazione. Il beneficio può arrivare fino a 600 euro nel caso in cui la mediazione si concluda con un accordo. Se invece la procedura termina senza accordo, il credito è ridotto alla metà, quindi fino a 300 euro.

Un secondo credito riguarda il compenso dell’avvocato che assiste la parte nella mediazione. Anche in questo caso l’importo massimo riconosciuto è 600 euro in presenza di accordo, ridotto a 300 euro in caso di mancato accordo. Il beneficio si applica nei limiti dei parametri professionali e solo quando la mediazione è obbligatoria oppure delegata dal giudice.

Un ulteriore credito è previsto per il contributo unificato versato nel processo civile qualora il giudizio si estingua a seguito dell’accordo raggiunto in mediazione. In questa ipotesi il credito è riconosciuto fino all’importo effettivamente versato, con un limite massimo di 518 euro.

Il credito d’imposta complessivamente spettante è cumulabile entro specifici limiti annuali: fino a 2.400 euro per le persone fisiche e fino a 24.000 euro per le persone giuridiche.

Termine e modalità di presentazione della domanda  

NOTA BENE: Le istruzioni operative chiariscono che il credito riguarda le procedure di mediazione concluse tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ciascun anno. La richiesta deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo rispetto a quello di conclusione della procedura.

La domanda deve essere trasmessa esclusivamente attraverso la piattaforma digitale del Ministero della Giustizia, accessibile dal portale dedicato alla gestione delle spese di giustizia e delle istanze relative ai procedimenti stragiudiziali.

L’accesso al sistema avviene mediante identità digitale, come SPID, Carta di Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi.

All’interno della piattaforma è necessario utilizzare l’applicativo denominato “Istanza credito di imposta”, che consente di compilare e inviare la richiesta in modalità telematica.

Dati da inserire nell’istanza  

Il documento operativo specifica le informazioni che devono essere inserite nella domanda per ottenere il riconoscimento del beneficio fiscale.

Tra i dati relativi alla procedura di mediazione devono essere indicati:

La domanda richiede inoltre l’inserimento dei dati della fattura e del pagamento, tra cui:

Nel modulo deve essere indicato anche un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per ricevere le comunicazioni relative alla procedura. In assenza della PEC, le comunicazioni vengono rese disponibili nell’area riservata del portale ministeriale.

Comunicazione dell’importo e utilizzo del credito  

Una volta presentata la domanda, il Ministero della Giustizia effettua le verifiche sulla documentazione trasmessa. L’amministrazione comunica l’importo del credito d’imposta riconosciuto entro il 30 aprile dell’anno di presentazione della domanda.

Il credito riconosciuto può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24, da presentare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Le istruzioni operative precisano inoltre che il credito non dà diritto a rimborso e può essere utilizzato solo entro l’importo riconosciuto dal Ministero.

Le indicazioni fornite dal Coordinamento della Conciliazione Forense rappresentano quindi una guida operativa utile per le parti e per i professionisti che assistono i clienti nelle procedure di mediazione, chiarendo in modo puntuale termini, modalità e dati necessari per richiedere il credito d’imposta previsto dalla normativa vigente.

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