Medici, reperibilità senza scuse

Pubblicato il 09 gennaio 2009

La Corte di cassazione, con la sentenza 48379 del 30 dicembre 2008, ha confermato la condanna penale impartita dai giudici di merito ad un chirurgo che, in servizio di reperibilità, non si era recato immediatamente in ospedale dopo che era stato chiamato da una collega per una presunta urgenza. Secondo i giudici di legittimità, “l'urgenza ed il relativo obbligo di recarsi subito in ospedale per sottoporre a visita il soggetto infermo vengono a configurarsi in termini formali” anche a prescindere, cioè, dal fatto che si tratti di un caso grave o meno. E' inoltre irrilevante che il paziente guarisca anche senza l'intervento del chirurgo per il quale il medico sia stato chiamato. Nel caso esaminato dalla Suprema corte, comunque, l'urgenza c'era davvero: la paziente, dopo che il chirurgo, richiamato dalla collega, si era rifiutato di tornare in ospedale, era stata sottoposta ad intervento ed era deceduta qualche settimana dopo.

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