Mercato del lavoro: obbligo di invio informazioni e procedure semplificate per gli intermediari

Pubblicato il 14 gennaio 2011 Con una circolare firmata dal ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi, che porta la data del 13 gennaio 2010, sono state esaminate le regole sull’incontro tra domanda e offerta di lavoro così come modificate dal Collegato lavoro, che con l’articolo 48 ha introdotto alcune correzioni all’impianto del Decreto Legislativo n. 276/2003, nella parte relativa all’organizzazione e disciplina del mercato del lavoro.

L’attenzione è posta nei confronti di due aspetti critici dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro: da un lato, l’utilizzo di nuove tecnologie, dall’altro, il sostegno all’occupazione giovanile.

A tal fine vi è il coinvolgimento diretto delle Università e dei gestori dei siti Internet privi di scopo di lucro che possono offrire un contributo decisivo all’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. Questi soggetti, infatti, sono autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione, previa comunicazione al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dell’avvio di tale attività, tramite l’autocertificazione del possesso di tutti i requisiti. Si tratta di una procedura semplificata. Ad essi, infatti, non è più richiesta la presentazione di una istanza e l'attesa della concessione della autorizzazione. Spetterà al Ministero iscrivere tali soggetti all'albo informatico ed effettuare a posteriori i dovuti controlli.

Per quanto riguarda le informazioni strategiche che le università, sia pubbliche che private, sono tenute a fornire vi sono – per esempio - anche i curricula dei propri laureati che devono essere trasmessi alla borsa continua nazionale del lavoro. La mancata pubblicazione dei CV per i 12 mesi successivi al conseguimento della laurea è motivo di revoca dell’autorizzazione ad operare nell’ambito dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Analogamente, anche per gli altri soggetti abilitati ad esercitare l’attività di intermediazione (associazioni imprenditoriali, sindacati e gli enti bilaterali costituiti da una o più associazioni di datori e di lavoratori comparativamente più rappresentative), il mancato conferimento di una informazione strategica è sanzionato con la revoca dell’autorizzazione, previa procedura di diffida e sospensione.

Scopo della riforma è quello di rendere l’intermediazione del lavoro più snella ed efficace, grazie anche all’apertura ai privati. Il Ministero del Lavoro ha tenuto a porre l’accento sulla questione della circolazione delle informazioni a favore di una maggiore trasparenza del mercato. A tal fine, la circolare chiarisce espressamente che lo stesso Dicastero verificherà l'interconnessione dei soggetti autorizzati alla borsa lavoro (tramite Cliclavoro) e l'effettivo invio delle informazioni strategiche.
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