Pmi a elevato rischio finanziario, i requisiti dei Confidi che erogano il credito

Pubblicato il 20 settembre 2021

Il 17 settembre è stato pubblicato sul sito del Dipartimento del Tesoro, il decreto MEF, che disciplina l’erogazione di credito da parte dei Confidi iscritti all’elenco del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (c.d. “Confidi minori”) e vigilati dall’”Organismo Confidi Minori” (“OCM”) in favore di piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario, utilizzando i contributi del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura di cui all’articolo 15 della L. 108/96.

Erogazioni dirette fino a 40mila euro per le Pmi a elevato rischio finanziario

E’ stata la Legge di bilancio 2021 (commi 256 e 257 della Legge n. 178/2020) ad introdurre, per tutti i Confidi beneficiari dei contributi erogati dal suddetto Fondo, la possibilità di utilizzarne le risorse anche per erogazioni dirette fino a 40 mila euro, in favore di Pmi a elevato rischio finanziario.

Il successivo comma 258 della legge n. 178/2020 subordina l’effettuazione di tali operazioni al possesso di ulteriori requisiti patrimoniali, di governance, organizzativi e di trasparenza, da individuare con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

A tal fine, il MEF ha emanato il decreto attuativo del 20 agosto scorso che, specifica che le operazioni di erogazioni del credito possono essere effettuata dal Confidi a condizione che:

Il Confidi che vuole effettuare le erogazioni, può presentare istanza all’Organismo di vigilanza, con le modalità che verranno dallo stesso comunicate entro 3 mesi dalla pubblicazione del presente decreto. A seguito della positiva verifica dei requisiti, effettuata entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, e successivamente con periodicità annuale, l'Organismo annota nell’elenco previsto dal TUB, l’autorizzazione del Confidi ad effettuare le erogazioni a valere sulle risorse del Fondo.

Confidi, verifica dei requisiti

Per quanto riguarda i requisiti patrimoniali, i Confidi devono possedere un:

In materia di governance, è stabilito che gli organi competenti dei Confidi effettuano nei confronti dei propri esponenti la valutazione dei criteri di correttezza nonché, limitatamente ad almeno il 25 per cento degli esponenti, dei criteri di competenza, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 novembre 2020, n. 169.

Tra i requisiti organizzativi è indicato che i Confidi devono:

Infine, per quanto riguarda i requisiti di trasparenza, il decreto in oggetto ha previsto che i Confidi diano evidenza nella Nota integrativa delle operazioni di erogazione di credito effettuate a valere sul Fondo e l’impatto di tali operazioni sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del Confidi, in conformità agli schemi di bilancio per gli intermediari non IFRS e secondo le direttive emanate dall’Organismo Confidi Minori.

Inoltre, devono depositare il bilancio in formato Xbrl, a partire dal momento in cui tale funzionalità sarà disponibile presso il Registro delle imprese.

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