Bonus facciate, certificazione urbanistica solo in casi limitati

Pubblicato il 25 febbraio 2020

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020, ha chiarito alcuni aspetti molto importanti relativi all’applicazione del nuovo Bonus facciate.

Restano però alcuni dubbi sull'individuazione della esatta ubicazione degli edifici su cui effettuare i lavori. È noto, infatti, che il Bonus è applicabile alle zone A e B: in queste aree deve trovarsi l’edificio per beneficiare della detrazione del 90% delle spese.

L’individuazione di tali zone non è però semplice, perché nei Piani di governo del territorio o nei Prgc le denominazioni A e B non esistono più: alcune volte sono state sostituite da “R” o “AC-R” o altre volte la lettera R viene utilizzata solo per indicare la destinazione residenziale di un'area o una zona di riqualificazione.

Tutto ciò, quindi, non ha corrispondenza con le zone da A a F, che sono indicate nel Dm 1444/68 che è il riferimento di norma a cui rinvia esplicitamente la Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) quando indica le zone A e B, come quelle destinatarie dell’agevolazione fiscale.

Mibact. Individuazione delle zone A e B più semplice

A far chiarezza sul punto è intervenuto il Mibact, con la lettera del Capo di gabinetto Lorenzo Casini n. prot. 4961 del 19 febbraio 2020, inviata a una serie di sindaci piemontesi, con la quale si spiega che il Decreto 1444/68 non imponeva ai Comuni “di applicare meccanicamente la suddivisione in zone e la conseguente denominazione ivi previste. Il decreto, invece, identifica zone omogenee al fine di stabilire le dotazioni urbanistiche, i limiti di densità edilizia, le altezze e le distanze tra gli edifici”.

Pertanto, secondo il Dicastero, per ottenere l’agevolazione fiscale è sufficiente “che gli edifici si trovino in aree che, indipendentemente dalla loro denominazione, siano riconducibili o comunque equipollenti a quelle A o B descritte dal Dm 1444/68: un’informazione ricavabile proprio come quando le amministrazioni debbono applicare i limiti di densità edilizia (...)”.

Ne deriva che, nella maggior parte dei centri abitati, per i cittadini non sarà necessario rivolgersi all’amministrazione locale per sapere in quale zone si trova l’immobile, potendosi ricavare agevolmente tale informazione dagli strumenti urbanistici ed edilizi comunali.

A tal proposito, il Mibact aggiunge che la certificazione urbanistica - che secondo la Guida delle Entrate e la circolare 2/E è indispensabile per assimilare le zone dove sorge l'edificio alle zone A e B - va richiesta solo nei casi verosimilmente limitati, in cui un Comune mai ha adottato un qualsiasi atto che abbia implicato l’applicazione del Dm 1444/68 nel proprio territorio. In tutte le altre ipotesi, infatti, la stessa guida non richiede specifici adempimenti e la ubicazione dell’immobile in area A o B, o equipollente in base agli strumenti urbanistici ed edilizi del Comune, può facilmente essere accertata dai soggetti interessati”.

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