Minori imposte senza sanzioni

Pubblicato il 21 luglio 2008 Una banca ha fruito delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 24 del Dlgs n. 153/99: “per le fusioni, le scissioni, i conferimenti e le cessioni di aziende poste in essere nell’ambito di operazioni di ristrutturazione del settore bancario le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa”. Ma, la decisione della Commissione europea adottata l’11 dicembre 2001 ha giudicato il regime di aiuti istituito dalla normativa italiana incompatibile con il mercato comune e ha disposto il recupero degli aiuti, illegittimamente concessi, presso gli istituti bancari beneficiari, tenuti così a pagare un importo corrispondente alle imposte non versate in conseguenza del detto regime. Il Dl n. 282/02 ha adeguato il nostro ordinamento al diktat europeo. Perciò, alla banca che aveva goduto del regime di imposizione indiretta più favorevole, l’Ufficio fiscale ha richiesto il pagamento dell’imposta di registro nella misura ordinaria. Ma ha anche preteso il versamento delle sanzioni sulle minori imposte corrisposte, atto condannato dalla Ctp di Lecce nella decisione 373/9/08, sexione IX. La ragione risiede nell’applicazione, in queste circostanze, del principio fissato dall’articolo 10 della legge n. 212/00, secondo il quale non possono richiedersi sanzioni ed interessi moratori a contribuenti adeguatisi ad atti dell’Amministrazione finanziaria successivamente modificati da essa stessa.
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