Misure di sicurezza. Su richiesta dell'interessato udienza anche pubblica

Pubblicato il 22 maggio 2014 Il procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza davanti al magistrato di sorveglianza deve potersi tenere in udienza pubblica qualora gli interessati lo richiedano.

E' quanto evidenziato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 135 depositata il 21 maggio 2014 e con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli articoli 666, comma 3, 678, comma 1, e 679, comma 1, Cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza si svolga davanti al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza, nelle forme dell'udienza pubblica.
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