Mobbing, per l’azienda responsabilità oggettiva

Pubblicato il 28 maggio 2006

di cassazione, con la sentenza n. 12445 del 25 maggio 2006, precisando il concetto di responsabilità in caso di mobbing, chiarisce che essa è estesa a tutta l’azienda che è chiamata, in qualità di “datore di lavoro”, non solo alla repressione con il deferimento del responsabile dei fatti mobbizzanti, ma anche alla prevenzione delle azioni vessatorie. Ne consegue che “si può configurare un esonero di totale responsabilità, per il datore di lavoro, solo quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell’abnormità e dell’assoluta imprevedibilità”.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ccnl Radiotelevisioni Aeranti Corallo. Rinnovo

04/03/2026

ISAC 2026: indici di affidabilità contributiva per commercio e alberghi

04/03/2026

Cassazione: il preposto risponde dei rischi anche per altre imprese

04/03/2026

Cooperazione internazionale: obblighi contributivi per i lavoratori in aspettativa

04/03/2026

Durf: i versamenti da avvisi bonari rilevano nel calcolo del 10% dei ricavi

04/03/2026

Conto Termico 3.0 sospeso: fermo il portale dopo il boom di richieste di incentivo

04/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy