Mobilità ai reimpiegabili

Pubblicato il 18 marzo 2014 La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6112 del 17 marzo 2014, specifica meglio come deve essere effettuata la scelta dei lavoratori da porre in mobilità.

Il criterio da adottare non può essere semplicemente quello di prendere in considerazione il reparto soppresso e, dunque, un solo settore dell’azienda: l’intera realtà aziendale deve essere considerata.

Ci si può limitare a considerare solo un ramo d’azienda nel caso in cui le professionalità in esso impiegate sono talmente specifiche che non possono essere reimpiegate in altri settori. Viceversa, se il lavoratore può essere occupato anche in altre mansioni, la mobilità deve essere scelta tra tutti i dipendenti e spetta al datore di lavoro dimostrare che un suo dipendente non può essere destinato ad un impiego diverso.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Artigiani e commercianti: prima rata Inps in scadenza il 18 maggio

14/05/2026

Legge Mare 2026: sgravi contributivi e nuova integrazione salariale per la pesca

14/05/2026

CCNL Servizi ausiliari Anpit - Verbale di rettifica del 29/4/2026

14/05/2026

Ccnl Servizi ausiliari Anpit. Correzione refusi

14/05/2026

Ccnl Metalmeccanica Confapi. Accordo 24 luglio 2025

14/05/2026

Per gli Isa 2026 precise indicazioni dal Fisco

14/05/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy