Modalità e tempi dei pagamenti futuri della cessione. Rilievi del Notariato

Pubblicato il 03 giugno 2014 Con nota del 30 maggio 2014, il Notariato è intervenuto a commento della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 20 maggio 2014 n. 53 contenente “Indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo nel caso di pagamenti rinviati ad un momento successivo rispetto al perfezionamento degli atti di cessione immobiliare”.

No alla dichiarazione sostitutiva

Per il Notariato, in particolare, l'indicazione delle modalità di pagamento - il cui obbligo, secondo la risoluzione, verrebbe assolto nel momento in cui vengono forniti, nell'atto, gli elementi utili alla identificazione, in termini di tempi, importi ed eventuali modalità di versamento, di quanto dovuto a saldo - non potrebbe effettuarsi nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Questo in quanto le dichiarazioni sostitutive di atto notorio non possono fare riferimento a eventi futuri bensì solo a fatti precedenti o contestuali alla dichiarazione stessa.

Tempi e importi dei pagamenti futuri, in definitiva, dovranno sì essere indicati nell'atto di cessione di immobile ma tale indicazione non potrà essere fornita sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
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