Modello 770 unificato Invii entro fine luglio anche separati

Pubblicato il 08 luglio 2017

Il modello 770 da quest’anno ha subito una profonda revisione. Esso risulta, infatti, unificato e incorpora i precedenti due modelli: l’ex modello 770 Semplificato e l’ex modello 770 Ordinario.

Nonostante ciò, i sostituti d’imposta e gli intermediari abilitati conservano la possibilità di dividere in più parti la trasmissione telematica dei dati all’Amministrazione finanziaria.

L’adempimento della trasmissione telematica è in scadenza per il 31 luglio 2017, salvo un’eventuale proroga che è stata già richiesta al Governo dalla categoria professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Invio frazionato dei dati

Nonostante l’unificazione del modello, i sostituti d’imposta sono tenuti alla presentazione entro la scadenza ordinaria del 31 luglio del modello 770/2017, utilizzando quest’anno la nuova dichiarazione unificata.

Nello specifico, le aziende potranno decidere di dividere i dati suddividendoli in più parti, trasmettendo:

Se il sostituto decide di avvalersi di questa possibilità del frazionamento, dovrà farlo presente all’Amministrazione finanziaria e, quindi, nel frontespizio del nuovo modello unificato dovrà “classificarsi”, indicando – nel nuovo campo “Tipologia sostituto” - quali ritenute è obbligato a dichiarare per l’anno 2016 (o solo dipendente/autonomo, oppure solo ritenute di capitale, oppure entrambe le tipologie).

Sempre nel frontespizio, nella nuova sezione “Gestione Separata”, il sostituto dovrà anche indicare quali tipologie di ritenute sono contenute nel flusso che sta trasmettendo, senza doversi preoccupare di reperire e indicare il codice fiscale del soggetto che presenta le restanti parti, come accadeva gli scorsi anni.

Per esempio, se il sostituto sceglie di spezzare l’invio del 770 in due o tre flussi, ciascun soggetto che invia dovrà limitarsi a barrare nel frontespizio la parte che trasmette con i relativi quadri. In caso di invio delle sole ritenute di lavoro dipendente/assimilato, dopo aver flaggato l’elemento “Dipendente”, dovranno essere inviati unitamente i rispettivi quadri DI, ST, SV, SX ed SY.

Verifica obbligo del visto di conformità

A seguito della modifica apportata dal Dl 50/2017, l’utilizzo di crediti in compensazione nel 2016 di importo complessivamente superiore a 5mila euro può far scattare l’obbligo di apposizione del visto di conformità.

Pertanto, se il sostituto o il professionista accerta l’avvenuta compensazione in F24 di crediti in misura superiore a cinquemila euro nell’anno, dovrà preoccuparsi di richiedere ai soggetti incaricati il visto di conformità ed indicarlo nel frontespizio.

Il suddetto visto dovrà essere apposto entro il termine di presentazione del 770.

Bonus 80 euro esposizione distinta nel 770

Anche nel nuovo modello 770/2017 si deve continuare ad esporre distintamente il credito del bonus 80 euro (cosiddetto bonus Renzi). Questo va indicato nel rigo SX47.

L’indicazione distinta del bonus Renzi dagli altri crediti maturati e utilizzati nell’anno dipende dalla sua particolare gestione, visto che lo stesso può essere utilizzato nel modello F24, con lo stesso codice tributo 1655, sia come importo a credito (quando il credito è erogato ed utilizzato) che come importo a debito (quando il credito è parzialmente o totalmente recuperato e riversato, oltre che indicato in ST).

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Lavoratori stranieri: novità per il permesso unico di soggiorno

03/05/2024

CCNL Servizi assistenziali Anffas - Accordo di rinnovo del 23/4/2024

03/05/2024

CCNL Distribuzione moderna organizzata - Ipotesi di accordo del 23/04/2024

06/05/2024

Distribuzione moderna organizzata: minimi, una tantum e causali per contratti a termine

06/05/2024

Ccnl Servizi assistenziali Anffas. Ipotesi di rinnovo

03/05/2024

Semplificazioni fiscali, istruzioni su pagamenti rateizzati e pausa estiva

03/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy