Modello Eas. Entro il 31 marzo l’aggiornamento dati

Pubblicato il 24 marzo 2014 Per potere accedere alle agevolazioni tributarie riservate ai soggetti che operano senza fini di lucro di cui all’articolo 30, comma 1, del Dl 185/2008, tali enti devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante un apposito modello.

Il modello Eas

Il modello Eas, deve essere trasmesso dagli enti e dalle associazioni senza scopo di lucro, in via telematica, direttamente oppure mediante intermediari abilitati a Entratel, entro 60 giorni dalla data di costituzione dei suddetti enti (se gli stessi sono costituiti a partire dal 29 novembre 2008).

In tal modo, avendone i requisiti, tali enti possono beneficiare della non imponibilità di quote e contributi associativi come pure dei corrispettivi percepiti dagli stessi per determinate attività.

Al di là dell’invio legato alla loro costituzione, il modello Eas deve però essere nuovamente presentato nel caso in cui si verifichi una variazione dei dati precedentemente comunicati dai soggetti che hanno già accesso alle agevolazioni tributarie riservate al non profit. In tal caso, la data per comunicare le variazioni fiscalmente rilevanti è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

Pertanto, per le modifiche che sono intervenute nel corso del 2013, gli enti e le associazioni senza scopo di lucro hanno tempo fino al 31 marzo 2014 per comunicare, attraverso il modello Eas, le informazioni e i dati aggiornati rispetto a quelli precedentemente comunicati.

Mentre, nel caso di perdita dei requisiti, il modello deve essere ripresentato entro sessanta giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.

N.B. Si ricorda che il modello Eas è disponibile gratuitamente in rete, così come il software “Modello Eas” da utilizzare per la sua trasmissione.
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