Modello Eas, scadenza termine variazione dati

Pubblicato il 29 marzo 2016

L'ultimo giorno utile per l'invio telematico del modello Eas da parte degli enti non commerciali e delle associazioni senza scopo di lucro per inviare all'Agenzia delle Entrate le informazioni fiscali aggiornate rispetto a quelle precedentemente comunicate, per poter continuare ad usufruire della non imponibilità di quote e contributi associativi, è giovedì 31 marzo 2016.

L'adempimento è dovuto da parte di tutti quegli enti e associazioni no profit che vogliono continuare a godere del regime di favore ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, in quanto svolgono attività non commerciale e operano, quindi, senza fini imprenditoriali (articolo 148 del Tuir e articolo 4 del Dpr 633/1972).

La scadenza riguarda esclusivamente quei soggetti per i quali nel corso del 2015 si sono verificate delle variazioni rispetto ai dati trasmessi in precedenza.

Esonero dall'obbligo di comunicazione delle variazioni dati

Il modello Eas non deve essere presentato se la variazione riguarda i dati relativi agli importi di cui al punto 20 e 21 del modello stesso oppure i valori di cui al punto 30, 31 e 33, come per esempio:

Modalità e termini per la comunicazione

Il modello Eas deve essere trasmesso in via telematica direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel, entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’ente.

Se i dati in precedenza comunicati subiscono una variazione è necessario un nuovo invio entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione stessa.

Scopo della trasmissione dei dati variati è quello di contrastare eventuali frodi e tutelare le vere forme associazionistiche che beneficiano delle agevolazioni ai fini delle imposte dirette e dell’Iva.

Se l'associazione perde i requisiti che danno diritto all'agevolazione fiscale, il modello Eas va ripresentato entro sessanta giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.

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