Modificata la disciplina del SIA ordinario in materia di condizionalità

Pubblicato il 21 settembre 2017

Il Decreto 26 luglio 2017 ha introdotto, per i nuclei beneficiari del SIA in via ordinaria nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, una deroga al principio della c.d. condizionalità per cui, dal 17 agosto 2017, la mancata sottoscrizione del progetto comunicata successivamente alla stessa data da parte dei componenti del nucleo familiare beneficiario del SIA in via ordinaria, nonché la violazione degli obblighi derivanti dallo stesso progetto, non comportano l’esclusione dal beneficio.

Inoltre, sempre lo stesso decreto ha concesso la facoltà ai Comuni dell’intero territorio nazionale di derogare ai tempi per la predisposizione dei progetti personalizzati di presa in carico, senza pregiudizio sull’erogazione del beneficio economico del SIA.

Pertanto l’INPS, con messaggio n. 3613 del 20 settembre 2017, ha evidenziato che dal 17 agosto 2017 la mancata comunicazione della sottoscrizione del progetto personalizzato non comporta la sospensione del beneficio economico.

Conseguentemente, tutte le domande di SIA già sospese a causa del mancato invio della notizia della sottoscrizione del progetto personalizzato sono state rimesse in pagamento dall’Istituto.

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