Modificata la relata di notifica della cartella di pagamento

Pubblicato il 06 marzo 2013 Con il provvedimento del 5 marzo 2013,del Direttore dell'Agenzia delle entrate, si modifica la relata di notifica della cartella di pagamento, nella parte concernente l'irreperibilità relativa del destinatario: in caso di temporanea assenza, o incapacità o rifiuto delle persone legittimate a ricevere gli atti in luogo del destinatario, si procede alla notifica mediante deposito dell'atto nella casa comunale, affissione dell'avviso di deposito in busta chiusa e sigillata nella casa di abitazione, ufficio o azienda del contribuente ed invio di raccomandata con avviso di ricevimento per informare il contribuente degli adempimenti effettuati.

La modifica si è resa necessaria a seguito della sentenza n. 258, del 19 novembre 2012, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 26 del DPR n. 602/1973, intendendo uniformare le modalità di notificazione degli atti di accertamento e delle cartelle di pagamento in caso di irreperibilità relativa del destinatario, ovvero nel caso di mera assenza o incapacità o rifiuto delle persone legittimate a ricevere gli atti in luogo del destinatario.
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