Modificazione parti comuni: maggioranza degli intervenuti e due terzi dei millesimi

Pubblicato il 27 gennaio 2011 Il Senato, nella sua seduta del 26 gennaio scorso, ha dato il via libera, con modifiche, alla riforma della disciplina del condominio negli edifici, per come presentata nel testo unificato dei disegni di legge presentati in commissione. Ora spetterà alla Camera esaminare il provvedimento.

Tra le novità, si segnala la previsione secondo cui, per la sostituzione o modificazione delle parti comuni, le relative deliberazioni potranno essere prese in assemblea con il voto della maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno due terzi dei millesimi. Per tale decisione sarà necessaria la forma dell'atto pubblico a pena di nullità in cui verrà anche determinata l'indennità spettante ai condomini danneggiati.

Nella categoria delle parti comuni, vengono fatti rientrare anche i sistemi centralizzati per ricezione tv e per l'accesso a internet. Per la relativa istallazione è necessaria l'approvazione da parte di almeno 1/3 dei millesimi e la maggioranza degli intervenuti in assemblea.

Per quel che concerne le deliberazioni assembleari sul risparmio energetico, queste potranno essere adottate in presenza della maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno un terzo dei millesimi.

Relativamente ai contributi condominiali, viene prescritto l'obbligo solidale per l'anno in corso e quello prima a carico di chi subentra come acquirente nei diritti di un condomino; parimenti, chi vende resta obbligato solidalmente con l'acquirente per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del rogito.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Permesso del soggiorno. Inps: in attesa del rinnovo, spetta la NASpI

26/04/2024

Fondo adeguamento prezzi 2024, in scadenza la prima finestra temporale

26/04/2024

Progetti di reinserimento lavorativo 2023: chiarimenti dall'INAIL

26/04/2024

Bonus riduzione plastica monouso. Regole

26/04/2024

Impresa senza linea telefonica: va risarcita la perdita di chance

26/04/2024

Pensione anticipata per gli addetti a lavori usuranti: domanda in scadenza

26/04/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy