Modifiche alla direttiva Iva sull’e-commerce

Pubblicato il 11 dicembre 2017

L’Ecofin, il 5 dicembre 2017, ha apportato modifiche alla Direttiva 112/2006 relativa alla disciplina Iva sull’e-commerce, rendendo più semplice l'acquisto e la vendita di beni e servizi online e migliorando la riscossione dell'Iva sui servizi digitali.

Dal 2021 verrà trasformata la nozione di stabilimento” a fini Iva: scompaiono le soglie, da 35 mila a 100 mila euro (in base ai paesi), per le quali il venditore a distanza deve “dichiararsi” a fini Iva nel paese dove fa e-commerce.

Per le vendite e-commerce a consumatori l’Iva applicata sarà sempre quella dello Stato di destinazione dei prodotti, sempre che il venditore non scelga il Mini-one-stop-shop (Moss).

La direttiva Vat lascia fuori i soggetti sotto la soglia de minimis: quindi, al di sotto di 10.000 nelle vendite online annuali transfrontaliere, si applicheranno le norme sull'Iva utilizzate nel Paese d'origine.

Eliminata la franchigia, in Italia fissata a 22 euro, entro la quale le importazioni di prodotti da territori extra-Ue non è soggetta ad Iva all’importazione. Sarà previsto un nuovo meccanismo per le importazioni fino a 150 euro, secondo il quale il venditore stabilito fuori dall’Europa che vende prodotti a soggetti europei potrà nominare un intermediario stabilito in Europa e questo verserà l’Iva per conto del venditore extra-Ue.

Variazioni di poca rilevanza, in vigore dal 1° gennaio 2019, riguarderanno i prestatori di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici in regime “Moss”.

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