Moratoria sui mutui

Pubblicato il 08 dicembre 2009
L'Associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori hanno raggiunto un accordo di massima grazie al quale, a partire dal 1° febbraio 2010, chi ha perso il lavoro nel corso del 2009 e chi ha subito una sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per almeno 30 giorni potrà avvalersi della sospensione, per 12 mesi, delle rate del mutuo. L'Abi ha altresì acconsentito ad estendere a 180 giorni il limite massimo di ritardo nel pagamento oltre il quale la moratoria non verrà applicata. Si attende, ora, la formalizzazione dell'accordo.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cassa Forense, ecco i bandi 2026: requisiti, scadenze e novità

30/04/2026

Validità dei seminari per aggiornamento RSPP: chiarimenti dal Ministero

30/04/2026

Decreto Lavoro 2026: isopensione con anticipo a 7 anni fino al 2029

30/04/2026

CCNL Vetro industria. Tabelle retributive rinnovo 2026-2028

30/04/2026

Precompilata 2026, dichiarazione online con dati CU aggiornati

30/04/2026

Superbonus, chiarimenti sulla detraibilità delle spese del general contractor

30/04/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy