Moss Competenza al Centro di Pescara

Pubblicato il 27 luglio 2016

L'Agenzia delle Entrate sposta, a partire dal 1° ottobre 2016, al centro operativo di Pescara (Cop) la competenza sulla gestione di tutte le attività riguardanti il “Mini one stop shop” (Moss), il regime speciale in materia di imposta sul valore aggiunto che consente alle aziende di dichiarare e versare l’imposta dovuta sui servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici prestati a consumatori finali europei (B2C) senza doversi identificare in ciascuno Stato.

Con un provvedimento, l'Agenzia illustra le procedure web che gli operatori devono effettuare per registrarsi al regime Ue o a quello non Ue, gli adempimenti obbligatori (dichiarazione trimestrale) e ribadisce che: l’attività di assistenza ai contribuenti continuerà a essere garantita dai Cam, i Centri di assistenza multicanale dell’Agenzia; mentre, la competenza per eventuali controversie riguardanti gli atti emessi dal Cop è della Commissione tributaria provinciale di Pescara.

L’adesione è facoltativa

Si ricorda che, in base al Regolamento UE n. 967 del 9 ottobre 2012, i soggetti che erogano servizi di telecomunicazione, di tele radiodiffusione ed elettronici a committenti che non sono soggetti passivi di imposta residenti nell’UE possono assolvere gli obblighi IVA secondo quanto previsto da uno dei regimi speciali IVA Mini One Stop Shop (MOSS). A seconda della residenza del soggetto, tali regimi sono denominati “Regime UE” e “Regime non UE”.

Le modifiche alle norme Ue in materia di territorialità dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici (recepite con il Dlgs n. 42/2015) comportano per i fornitori la necessità di identificarsi in ciascuno Stato membro in cui effettuano le prestazioni in questione verso committenti non soggetti passivi Iva: i soggetti che optano per il Moss, invece, possono versare l’Iva dovuta identificandosi in un unico Stato membro e sono inoltre esonerati dall’obbligo di tenere i registri e di presentare la dichiarazione annuale Iva.

La dichiarazione trimestrale Iva riepilogativa delle operazioni effettuate nel Moss deve essere inviata attraverso il portale Moss anche in caso di assenza di operazioni, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre solare di riferimento.

Il provvedimento in oggetto, n. 118987 del 26 luglio 2016, sostituisce i provvedimenti protocollo n.122854 del 30 settembre 2014 e n. 56191 del 23 aprile 2015, che attribuivano la competenza al centro di Venezia.

 

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