Motivazione circostanziata dei giudici per la clausola ritenuta elusiva

Pubblicato il 23 marzo 2010 Solo il denaro percepito dal dipendente a titolo risarcitorio con “la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi” è assoggettabile ad imposta. Verte su questo assunto, ex comma 2 dell’articolo 6 del Dpr 917/1986, la sentenza n. 6754 del 19 marzo 2010 della Corte di cassazione, che accoglie il ricorso di un contribuente contro le 2 sentenze avverse della Ctr.

Nello specifico, il caso esaminato vedeva un risarcimento percepito da un dirigente per danno da demansionamento, indicato come indennità elargite dall'azienda “a titolo di risarcimento del danno, per la reintegrazione delle energie psicofisiche spese dal lavoratore oltre l'orario massimo di lavoro esigibile” da una clausola inserita dall’azienda nell’accordo tra le parti.

La Cassazione spiega che i giudici delle Ctr avrebbero dovuto fornire una motivazione circostanziata della decisione di considerare tale clausola elusiva in quanto, secondo il loro aprioristico giudizio, nascondeva un’indennità per la perdita di reddito.

Con la sentenza viene chiarito che i giudici sono tenuti ad approfondire la volontà dei contraenti per poter dichiarare elusivo un comportamento. Dunque, la questione è cassata e rimandata nuovamente all’esame del giudice di merito per una più dettagliata ricostruzione della volontà delle parti.
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