Muro di fabbrica, non di cinta, se sopraelevato

Pubblicato il 07 aprile 2017

Muro di cinta solo se separato dal fabbricato

E’ da considerare muro di cinta, da escludersi, quindi, dal computo delle distanze nelle costruzioni, quello con “facce emergenti dal suolo” che, essendo destinato a demarcare la linea di confine e a separare i fondi, si presenti separato da ogni altra costruzione.

Differentemente, non può essere ritenuto tale il muro che risulti “eretto in sopraelevazione di un fabbricato”, a chiusura di un lato di una terrazza di copertura di questo.

Un manufatto del genere non si configura, infatti, separato dall'edificio cui inerisce, restando incorporato nel medesimo.

Muro di fabbrica incorporato nell'edificio

In detto contesto, la qualificazione come muro di fabbrica non risulta impedita né dalla altezza del muro inferiore a quella prevista dall'articolo 878 del Codice civile, né dal fatto che, originariamente, il muro avesse entrambe le facce a vista.

E’ infatti essenziale ai fini della corretta qualificazione giuridica – si ripete - il legame “che lo avvince alla restante parte del fabbricato attoreo”.

Sono queste le conclusioni contenute nella sentenza di Cassazione n. 8922 del 6 aprile 2017, con la quale è stata confermata la statuizione di merito secondo cui era da considerare come muro di fabbrica, e pertanto, soggetto alla disciplina delle distanze tra le costruzioni, il muro oggetto di causa che era lo sviluppo in verticale di un sottostante fabbricato.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy