NASpI anche in caso di licenziamento disciplinare

Pubblicato il 27 aprile 2015 A seguito di richiesta da parte della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la risposta all’interpello n. 13 del 24 aprile 2015, ha chiarito che appare conforme al dato normativo - specie alla luce della nuova formulazione che specifica l’ambito di applicazione “in positivo” per il riconoscimento della nuova prestazione di assicurazione sociale, senza indicare le ipotesi di esclusione - considerare le ipotesi di licenziamento disciplinare quale fattispecie della c.d. “disoccupazione involontaria”, con conseguente riconoscimento della NASpI.

Inoltre, nella medesima occasione, in relazione alla nuova procedura della c.d. offerta di conciliazioneagevolata” introdotta dall’art. 6, D.Lgs. n. 23/2015, il Ministero ha ritenuto, altresì, possibile riconoscere al lavoratore che accetta l’offerta del datore di lavoro di un importo, con conseguente estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento, il trattamento indennitario della NASpI. Infatti, l’accettazione in questione non muta il titolo della risoluzione del rapporto di lavoro che resta il licenziamento e comporta, per espressa previsione normativa, esclusivamente la rinuncia all’impugnativa dello stesso.

Conseguentemente, tale fattispecie deve intendersi sempre quale ipotesi di disoccupazione involontaria conseguente ad atto unilaterale di licenziamento del datore di lavoro.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge annuale PMI: sì al part-time agevolato. Costi e benefici

06/02/2026

Trasparenza retributiva e parità salariale: cosa prevede il decreto approvato in CDM

06/02/2026

Inps, trascinamento delle giornate in agricoltura: adempimenti e scadenze

06/02/2026

TFR e Fondo di Tesoreria: obblighi contributivi e soglie occupazionali. Le istruzioni

06/02/2026

Sicurezza, ok del Governo: stretta su manifestazioni, armi e violenza giovanile

06/02/2026

CCNL Occhiali industria - Ipotesi di accordo del 30/1/2026

06/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy