Navi adibite alla navigazione in alto mare: regime di non imponibilità

Pubblicato il 17 gennaio 2018

Oggetto della risoluzione n. 6 del 16 gennaio 2018 dell’Agenzia delle Entrate, è il regime di non imponibilità Iva per le navi adibite alla navigazione in alto mare. Con questo atteso documento di prassi, l’Amministrazione finanziaria integra e precisa quanto già affermato nella risoluzione n. 2/E/2017. I due documenti sono, così, da considerare in modo combinato.

Nello specifico, nella nuova risoluzione, si chiarisce, in primo luogo, la responsabilità del fornitore di beni e servizi all’armatore con l’esclusione, in caso di comportamento diligente, dell’applicabilità nei suoi confronti delle sanzioni relative all’irregolare applicazione del regime di cui all’art. 8-bis primo comma, lett. a), del Dpr n. 633/72, che dichiara non imponibili ad Iva le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare.

In secondo luogo, in ordine alla nozione di "viaggio in alto mare", utilizzata nella risoluzione 2/E, si indica come calcolare la percentuale del 70% dei viaggi in alto mare, oltre che tutti gli adempimenti documentali posti a carico delle parti delle forniture di beni e/o servizi afferenti alle navi adibite alla navigazione di alto mare, al fine di provare la prevalenza dei viaggi in alto mare rispetto al totale dei viaggi effettuati dalle stesse navi e, di conseguenza, la sussistenza dei presupposti di applicabilità del regime di non imponibilità IVA.

Infine, si precisa che i nuovi criteri interpretativi che sono stati introdotti a gennaio dello scorso anno, con la risoluzione n. 2/E, non hanno effetto retroattivo, ma decorrono dalla data di pubblicazione del documento di prassi, ossia dal 12 gennaio 2017.

Chiarimenti Agenzia delle Entrate

Nella risoluzione n. 6/E/2018 viene precisato l’esatto significato da attribuire al termine “viaggio”, per procedere alla corretta applicazione del regime di non imponibilità, inteso come l’insieme degli spostamenti tra porti (italiani o internazionali) che la nave effettua per rendere un servizio di trasporto passeggeri oppure per altri fini commerciali, nell'ambito del quale sono effettuate operazioni di carico/scarico merci o di imbarco/sbarco passeggeri.

Viceversa, non possono essere considerati “viaggi” (e, dunque, non sono rilevanti per la determinazione della percentuale del 70%) gli spostamenti tra cantieri o porti eseguiti per motivi tecnici.

La condizione della prevalenza dei viaggi effettuati in alto mare deve essere provata sulla base della “documentazione ufficiale”, che secondo l’Agenzia è rappresentata da ogni documentazione proveniente dall’armatore o da colui che ha la responsabilità della nave, idonea a indicare, in maniera precisa e coerente, le tratte marittime effettuate dalla nave (per esempio: il giornale di navigazione o il giornale di bordo tenuto dal comandante della nave, la cartografia dei viaggi, i dati e le informazioni estratte dagli eventuali sistemi di navigazione satellitare o di trasponder, i contratti commerciali, le fatture e i relativi mezzi di pagamento).

Tali documenti servono per provare la circostanza del prevalente impiego della nave in alto mare. Ma, se essi non possono essere esibiti dall’acquirente, per cause documentabili, il trattamento di non imponibilità può applicarsi sulla base dell'attestazione del requisito con una dichiarazione dell'armatore o del comandante della nave, indicante anche i motivi per i quali non è stato possibile esibire la suddetta documentazione.

In presenza di questa dichiarazione il fornitore può emettere le fatture in regime di non imponibilità.

Circa la responsabilità del fornitore diligente, nel caso risulti che il cessionario ha indebitamente richiesto il regime di non imponibilità, specifica la risoluzione n. 6/E/2018 che “è fatta salva (…) la responsabilità, anche a livello sanzionatorio, del fornitore nell'ipotesi in cui alla formale legittimità della dichiarazione dovesse corrispondere una violazione sostanziale della normativa in materia di IVA, dovuta all'esistenza di un accordo o di una condotta fraudolenta, per cui lo stesso abbia (o avrebbe dovuto avere, utilizzando la normale diligenza nell'ambito dei rapporti commerciali) consapevolezza di partecipare ad un'operazione in frode all'IVA".

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