Ne bis in idem solo se la sanzione è già stata eseguita

Pubblicato il 28 maggio 2014 Con sentenza pronunciata il 27 maggio 2014 relativamente alla causa C-129/14, la Corte di giustizia dell'Ue è intervenuta con riferimento all'articolo 54 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (Caas) del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati membri dell'Ue, in materia di ne bis in idem.

Secondo i giudici europei, l'articolo 54 citato - che subordina l'applicazione del principio del ne bis in idem alla condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata subita o sia attualmente in corso di esecuzione - è da ritenere compatibile con l'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

L'esecuzione della sola sanzione pecuniaria non basta

In particolare – continua la Corte di giustizia – l'articolo 54 della Caas deve essere interpretato nel senso che l'esecuzione della sola pena pecuniaria inflitta a una persona condannata dalla decisione di una giurisdizione di una altro Stato membro a una pena privativa della libertà che non sia stata eseguita, non permette di considerare che la sanzione sia stata subita o sia in corso di esecuzione.

Se, ossia, sia stata eseguita, nel primo Stato, esclusivamente la pena pecuniaria ma non quella detentiva, non sussiste possibilità, per il condannato, di sottrarsi a un nuovo giudizio in un altro Stato membro.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contributi operai agricoli: no a disparità tra contratti a termine e indeterminati

13/05/2025

Incentivi R&S per tecnologie strategiche nelle Regioni meno sviluppate (STEP)

13/05/2025

Fallimento, sì alla prova con documenti alternativi ai bilanci

13/05/2025

Privacy: al via la consultazione pubblica sul modello “Pay or ok”

13/05/2025

Bonus giovani: via alle domande dal 16 maggio

13/05/2025

Bonus donne: come fare domanda dal 16 maggio

13/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy