Negata la rieleggibilità “ad libitum” dei componenti dell’organo di revisione dell’ente locale

Pubblicato il 30 luglio 2010

L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e sono rieleggibili per una sola volta”. Così, cita il primo comma dell’articolo 235 del Testo unico degli enti locali (Dlgs 267/2000).

La corretta interpretazione di tale disposizione normativa è stata oggetto – nei giorni scorsi – di una risposta fornita dal sottosegretario all’Interno, Michelino Davico, all’interrogazione parlamentare n. 5-01027 del 14 luglio 2010. L’interpretazione offerta dal sottosegretario ha lo scopo di garantire l’indipendenza e l’imparzialità dei professionisti che assumono la carica di revisore contabile. Così, viene spiegato il termine “rieleggibile per una sola volta”, che secondo il Governo vuol dire procedere a nuova elezione al termine del mandato. Cioè si ribadisce il fatto che una volta trascorsi i sei anni di carica, cioè due mandati consecutivi, coloro che sono stati nominati revisori degli enti locali devono abbandonare la carica, venendosi a creare il presupposto per una incompatibilità a vita con l’incarico in questione. Dunque, non è consentita una nuova rielezione una volta trascorso il periodo di tre anni di interruzione. La rielezione, in questo caso, significa nuova nomina e non prevede il ritorno in carica del revisore che ha già prestato la sua attività nell’ente locale, anche se la rielezione avviene senza soluzione di continuità.

Per Davico: “l’autonomia decisione,organizzativa, gestionale e finanziaria dell’ente esige la presenza di revisori assolutamente imparziali e privi di qualsiasi continuità con l’ente locale”.

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