Negati arresti in comunità Serve motivazione

Pubblicato il 13 ottobre 2016

E’ illegittima l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame ha respinto le istanze di un indagato di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, presso una comunità terapeutica, allorché motivata sul solo presupposto che presso detta comunità, l’indagato avrebbe avuto la possibilità di stare in contatto con una pluralità di persone anch'esse con precedenti penali.

Così ha statuito la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, accogliendo le istanze di un indagato per sequestro di persona a scopo estorsivo.

Inadeguatezza domiciliari da motivare

In tema di misura cautelare in carcere – enuncia la Corte Suprema – ove, come nella specie, non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve sempre motivare sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Nel caso de quo il ricorrente, tramite la disponibilità al ricovero in comunità ed all'assunzione dell’obbligo di seguire uno specifico programma terapeutico, nonché a sottoporsi a dispositivi elettronici di controllo, aveva dedotto ed allegato concreti elementi da valutare ai fini del superamento della presunzione relativa di adeguatezza.

Il riesame, d'altro verso – conclude la Cassazione con sentenza n. 42993 del 12 ottobre 2016  – ha in sostanza risposto con motivazione ai limiti dell’apparenza, enunciando mere congetture circa la possibilità di frequentazione, da parte dell’indagato, con soggetti pregiudicati, la cui presenza è stata solo astrattamente ipotizzata 

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