Negligenza e improduttività reiterate, legittimo il licenziamento?

Pubblicato il 13 luglio 2023

Se è pur vero che la reiterazione del comportamento non è irrilevante, incidendo comunque sulla gravità della condotta posta in essere dal lavoratore, occorre comunque misurarsi con le disposizioni disciplinari del contratto collettivo applicabili.

Tale considerazione, in altri termini, anche se valida in via generale, non può tradursi in un mezzo per trascurare la graduazione delle condotte di rilievo disciplinare, per come concordata dalle parti sociali, con l’effetto di realizzare un trattamento peggiorativo per il dipendente. 

Delle previsioni del CCNL, infatti, il giudice deve tenere conto per disposto normativo.

E' quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione, nel testo della sentenza n. 19868 del 12 luglio 2023, nel cassare, con rinvio, una decisione di merito, pronunciata a conferma della legittimità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo comminato alla dipendente di una RSA.

Particolare gravità non desumibile dai precedenti

Ebbene, secondo gli Ermellini, la Corte territoriale non aveva fatto corretta applicazione dei principi di diritto richiamati e delle previsioni del contratto collettivo di riferimento in quanto aveva ritenuto che la particolare gravità delle condotte addebitate alla lavoratrice, punite con sanzione conservativa, potesse affermarsi in base a precedenti disciplinari specifici, già sanzionati con il rimprovero scritto e la multa.

In questo modo, però, aveva applicato un trattamento deteriore rispetto a quello previsto dal contratto collettivo medesimo, consentendo, quest'ultimo, il licenziamento solo nel caso in cui fossero stati comminati due provvedimenti di sospensione nell’arco di un anno.

Alla lavoratrice, nel dettaglio, era stato contestato un notevole inadempimento realizzatosi in un particolare episodio (in cui la medesima non aveva portato a termine i compiti lei assegnati nel termine prescritto), episodio che era stato valutato insieme a due precedenti disciplinari.

Questi non erano stati considerati ai fini della recidiva in senso tecnico, ma unicamente nell’ambito della valutazione di gravità della condotta e, specificamente, del livello di negligenza e improduttività della donna nell'adempimento della propria prestazione lavorativa.

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