Negoziazione e arbitrato. Credito d’imposta solo in caso di successo

Pubblicato il 31 agosto 2015

L’articolo 21-bis del Decreto legge n. 83/2015, “Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione”, introduce un credito di imposta fino a 250 Euro per le parti che corrispondono o che hanno corrisposto, nell'anno 2015, un compenso agli avvocati abilitati ad assisterli in un procedimento di negoziazione assistita nonché agli arbitri in un procedimento di arbitrato.

Il bonus, concesso per ora in via sperimentale, viene riconosciuto in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, ed è commisurato al compenso dell’avvocato o dell’arbitro fino alla concorrenza di 250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016.

A breve, un decreto ministeriale sulle modalità per richiedere il bonus

Spetta al ministro della Giustizia, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, adottare, entro sessanta giorni a partire dal 21 agosto 2015, data di entrata in vigore della legge n. 132/2015 di conversione del decreto, le modalità e la documentazione da esibire a corredo della richiesta del credito di imposta e i controlli sull'autenticità della stessa.

Una volta presentata la domanda, l'importo del credito di imposta effettivamente spettante al contribuente verrà comunicato, a cura del ministero della Giustizia, entro il 30 aprile 2016; parimenti verrà trasmesso, in via telematica, all'Agenzia delle entrate, l'elenco dei beneficiari e i relativi importi.

Il credito di imposta – si legge nel testo del decreto - deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2015 e sarà utilizzabile, a decorrere dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, in compensazione nonchè, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. 

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