Negoziazione. Obbligo per liti su consumo, sinistri e pagamento somme fino a 50mila euro

Pubblicato il 02 settembre 2014 Lo strumento della negoziazione assistita introdotto con il Decreto legge recante “misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”, licenziato dall'Esecutivo il 29 agosto 2014, consiste in un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, che non riguardi diritti indisponibili, tramite l'assistenza dei propri avvocati.

Negoziazione obbligatoria e condizione di procedibilità

La negoziazione, oltre che facoltativa, diventa obbligatoria per chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a controversie disciplinate dal codice del consumo, in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e per chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti le cinquantamila euro.

Come per la mediazione, l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per le citate tipologie di liti.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione della condizione di procedibilità, i procedimenti per ingiunzione, compresa l'opposizione, quelli in camera di consiglio e quelli di consulenza tecnica preventiva.

Dell'opportunità della negoziazione assistita l'avvocato dovrà rendere edotto il cliente, a pena di sanzione deontologica.

L'accordo raggiunto mediante negoziazione costituisce titolo esecutivo valido per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Soluzione consensuale nelle separazioni e nei divorzi

La negoziazione assistita da un avvocato potrà essere conclusa anche dai coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di divorzio nonché di modifica delle rispettive condizioni.

Testimonianza scritta come prova

Il testo del Decreto introduce, altresì, il nuovo articolo 57-ter del Codice di procedura civile ai sensi del quale la parte potrà produrre, sui fatti rilevanti ai fini del giudizio, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate al difensore; a quest'ultimo l'onere di attestarne l'autenticità.

In allegato il testo dello schema del Decreto legge.
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