Nei cantieri tessera d’identità

Pubblicato il 24 settembre 2006

Dal prossimo 1° ottobre entreranno in vigore le disposizioni contenute nel Dl 223/06, finalizzate a contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e ad elevare gli standards di sicurezza lavorativa nei cantieri edili (articolo 36-bis, comma 3, legge di conversione 248/06). Tra le disposizioni si legge che: dalla data indicata i datori di lavoro impegnati in lavori che si svolgono nell’ambito di cantieri edili, che occupino almeno 10 dipendenti, devono provvedere a munire il personale occupato nei cantieri di un’apposita tessera di riconoscimento. Il tesserino, per il quale non è richiesto un formato o un modello particolare, deve contenere la fotografia del lavoratore e le sue generalità nonchè l’indicazione del datore di lavoro. In alternativa al tesserino di riconoscimento, deve essere effettuata, in caso di cantieri con meno di 10 dipendenti, l’annotazione su di un apposito registro delle presenze, vidimato preventivamente dalla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, del personale giornalmente impiegato nei lavori, che non deve essere rimosso dal luogo di lavoro. L’obbligo di munirsi del cartellino di riconoscimento spetta anche ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri. In questo secondo caso, il lavoratore autonomo deve provvedere a tale obbligo direttamente per proprio conto. 

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