Modello 770 e CU 2025 redditi esenti: scadenza 31 ottobre e istruzioni operative
Pubblicato il 27 ottobre 2025
In questo articolo:
- Differimento per le CU esenti: invio possibile fino al 31 ottobre 2025
- Il Modello 770/2025: soggetti obbligati, struttura e modalità di presentazione
- Termini e adempimenti collegati al Modello 770/2025
- La Certificazione Unica 2025: cos’è, chi la presenta e come si trasmette
- Sanzioni e ravvedimento per errori o ritardi nella CU 2025
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Venerdì 31 ottobre 2025 rappresenta una data importante per i sostituti d’imposta. È, infatti, l’ultimo giorno utile per trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate sia il Modello 770/2025, sia le Certificazioni Uniche (CU) che contengono redditi esenti o non dichiarabili tramite la dichiarazione precompilata.
Il Modello 770 è l’adempimento fiscale principale del mese di ottobre: attraverso questa dichiarazione, i sostituti d’imposta comunicano all’Agenzia delle Entrate tutti i dati relativi alle ritenute operate, ai versamenti effettuati, alle compensazioni e agli altri elementi fiscali e contributivi riferiti al periodo d’imposta 2024.
Novità in arrivo dal 2025
A partire dall’anno d’imposta 2025, i datori di lavoro con non più di cinque dipendenti possono optare per la trasmissione mensile semplificata dei dati tramite modello F24/770, in alternativa alla presentazione del Modello 770 annuale.
La misura, introdotta dal D.Lgs. 1/2024, art. 16, e attuata con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 25978/2025, ha l’obiettivo di semplificare gli adempimenti per le microimprese e di favorire la comunicazione tempestiva dei dati fiscali relativi alle ritenute e ai versamenti effettuati.
Per i sostituti d’imposta che non si avvalgono dell’opzione, restano in vigore le regole ordinarie di presentazione del Modello 770/2025 entro il 31 ottobre 2025.
Differimento per le CU esenti: invio possibile fino al 31 ottobre 2025
Per semplificare gli adempimenti dei sostituti d’imposta chiamati a gestire nello stesso periodo il 770 e le CU, il legislatore ha introdotto una deroga mirata.
In via generale, tutti i sostituti d’imposta – datori di lavoro, enti e professionisti – devono trasmettere le Certificazioni Uniche all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo di ogni anno (nel 2025, la scadenza cade il 17 marzo). Questo obbligo riguarda le CU con redditi rilevanti ai fini della dichiarazione precompilata, come quelli da lavoro dipendente, pensione o collaborazioni occasionali.
Tuttavia, l’articolo 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. 322/1998 prevede un’eccezione per le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili tramite la precompilata. In questi casi, i sostituti d’imposta possono posticipare l’invio telematico fino alla stessa data di presentazione del Modello 770, vale a dire entro il 31 ottobre 2025.
In concreto, le CU non rilevanti per la precompilata possono essere trasmesse insieme al Modello 770, evitando un secondo invio a marzo e semplificando la gestione dei flussi informativi verso l’Agenzia delle Entrate.
Analizziamo, ora, nel dettaglio le caratteristiche, i soggetti obbligati e le modalità di trasmissione dei due modelli — Modello 770/2025 e Certificazioni Uniche 2025 — per comprendere meglio gli adempimenti che i sostituti d’imposta sono tenuti a rispettare entro la scadenza del 31 ottobre 2025.
Il Modello 770/2025: soggetti obbligati, struttura e modalità di presentazione
Il Modello 770/2025 rappresenta la dichiarazione che i sostituti d’imposta devono presentare all’Agenzia delle Entrate per comunicare i dati relativi alle ritenute operate nel corso del 2024, ai versamenti effettuati, alle eventuali compensazioni, nonché alle altre informazioni di natura fiscale, contributiva e assicurativa.
L’invio deve avvenire esclusivamente per via telematica entro il 31 ottobre 2025, come stabilito dall’articolo 4 del D.P.R. 322/1998.
Soggetti obbligati alla presentazione
Sono tenuti a presentare il Modello 770/2025 tutti i soggetti che, nel corso del periodo d’imposta 2024, hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o di acconto.
Rientrano tra i soggetti obbligati:
- imprese individuali e società (di persone o di capitali);
- enti pubblici e privati;
- amministrazioni dello Stato e altri enti locali;
- studi professionali e associazioni tra professionisti;
- intermediari finanziari, banche e assicurazioni;
- associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) che abbiano corrisposto compensi, premi o provvigioni soggetti a ritenuta;
- gestori di portali telematici che operano come sostituti d’imposta sulle locazioni brevi o turistiche.
Sono invece esonerati dall’obbligo di presentazione i soggetti che, nel 2024, non hanno effettuato ritenute e non hanno corrisposto somme soggette a obbligo di comunicazione, ad esempio alcune ASD o SSD che abbiano corrisposto esclusivamente compensi sportivi entro la soglia di 15.000 euro annui a soggetti residenti in Italia.
Struttura del Modello 770
Il Modello 770/2025 è articolato in una serie di quadri destinati a raccogliere informazioni di diversa natura, oltre a un frontespizio con i dati identificativi del dichiarante e del rappresentante legale.
La struttura è modulare e consente di gestire, anche in più flussi, le varie tipologie di redditi e ritenute.
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Quadro |
Contenuto e finalità |
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Frontespizio |
Dati identificativi del sostituto, del rappresentante e impegno alla presentazione telematica. |
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Quadro ST |
Versamenti delle ritenute operate e delle addizionali regionali IRPEF. |
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Quadro SV |
Versamenti delle addizionali comunali IRPEF. |
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Quadro SX |
Riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate (art. 17, D.Lgs. 241/1997). |
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Quadro SH |
Versamenti delle ritenute su premi e somme soggette a tassazione sostitutiva. |
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Quadro SS |
Dati riepilogativi dei versamenti e delle ritenute dichiarate. |
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Quadro SY |
Somme corrisposte a percipienti esteri privi di codice fiscale italiano. |
La corretta compilazione di ciascun quadro è essenziale per assicurare la coerenza tra le informazioni trasmesse e i dati già comunicati all’Agenzia delle Entrate tramite le Certificazioni Uniche (CU).
L’Agenzia, infatti, utilizza il Modello 770 per incrociare i dati delle ritenute con quelli presenti nelle CU, nei modelli F24 e nelle dichiarazioni precompilate dei contribuenti.
Modalità di presentazione del Modello 770/2025
Il Modello 770/2025 deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica entro il 31 ottobre 2025, secondo una delle seguenti quattro modalità di invio previste dall’art. 4, comma 4-bis, del D.P.R. 322/1998:
- Invio diretto da parte del sostituto d’imposta
Il sostituto può trasmettere la dichiarazione autonomamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate:- Entratel, per soggetti obbligati a tale abilitazione (società, enti e soggetti con più di 20 dichiarazioni annue);
- Fisconline, per soggetti con minori volumi dichiarativi o persone fisiche.
- Invio tramite intermediario abilitato
La dichiarazione può essere trasmessa da professionisti abilitati, come dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, CAF o società tra professionisti, che assumono l’impegno formale alla presentazione telematica. - Invio tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato)
Le Amministrazioni statali possono avvalersi di altri soggetti incaricati, come il Ministero dell’Economia e delle Finanze o altre Amministrazioni pubbliche centrali o periferiche, sempre mediante il canale Entratel. - Invio tramite società appartenenti al gruppo
Nei gruppi societari, la trasmissione può essere effettuata da una o più società del gruppo, purché almeno una di esse sia obbligata alla presentazione telematica. La società incaricata deve rispettare gli stessi obblighi previsti per gli intermediari abilitati.
In ogni caso, il frontespizio del modello deve riportare i dati del soggetto che effettua la trasmissione e, se presente, dell’intermediario incaricato, per garantire la corretta tracciabilità dei flussi inviati.
Termini e adempimenti collegati al Modello 770/2025
Come visto, il termine ordinario di presentazione del Modello 770/2025 è fissato al 31 ottobre 2025. Entro tale data, i sostituti d’imposta devono trasmettere telematicamente la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate secondo una delle modalità viste.
Oltre all’invio ordinario, la normativa consente di rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, distinguendo tra dichiarazione correttiva nei termini e dichiarazione integrativa, a seconda del momento in cui avviene la trasmissione.
Dichiarazione correttiva nei termini
La dichiarazione correttiva nei termini può essere presentata entro la scadenza del 31 ottobre 2025, nel caso in cui il sostituto d’imposta intenda rettificare o integrare una dichiarazione già inviata, ma ancora nei termini di legge.
- Deve essere compilato un nuovo modello completo in tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini” nel frontespizio.
- La nuova dichiarazione sostituisce integralmente quella precedente.
- Non sono previste sanzioni se la correzione avviene entro il termine ordinario.
Questa modalità consente al contribuente di correggere tempestivamente errori formali o materiali (ad esempio, importi errati, omissioni o dati anagrafici non corretti) senza incorrere in penalità.
Dichiarazione integrativa dopo il 31 ottobre
Trascorso il termine di presentazione, il sostituto d’imposta può trasmettere una dichiarazione integrativa, finalizzata a modificare o completare dati già comunicati.
- Deve essere presentata una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Dichiarazione integrativa”.
- È necessario indicare nel campo “Protocollo dichiarazione inviata” il numero di protocollo della dichiarazione originaria che si intende correggere.
- La nuova dichiarazione sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa.
A seconda della tipologia di correzione, si distinguono due ipotesi previste dall’art. 2 del D.P.R. 322/1998:
- Comma 8 → dichiarazione integrativa presentata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione, per errori che comportano un maggior debito d’imposta;
- Comma 8-bis → dichiarazione integrativa per errori che determinano un minor debito o un maggior credito, il cui credito può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/1997 nel periodo d’imposta successivo.
L’invio di una dichiarazione integrativa consente di beneficiare del ravvedimento operoso, con riduzione proporzionale delle sanzioni in base al tempo trascorso.
Altri adempimenti collegati
Il sostituto d’imposta è tenuto a conservare copia del Modello 770/2025 trasmesso e della relativa ricevuta di invio telematico per almeno cinque anni, in modo da garantire la disponibilità della documentazione in caso di controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.
In caso di omissione, ritardo o errori nella presentazione della dichiarazione, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 7-bis del D.Lgs. 471/1997, che possono tuttavia essere ridotte avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso.
In definitiva, la possibilità di presentare una dichiarazione correttiva nei termini o una integrativa successiva rappresenta uno strumento di regolarizzazione utile per assicurare la correttezza dei dati comunicati, mantenendo la tracciabilità e la coerenza delle informazioni fiscali trasmesse all’Agenzia delle Entrate.
La Certificazione Unica 2025: cos’è, chi la presenta e come si trasmette
La Certificazione Unica (CU) è il modello con cui i sostituti d’imposta attestano all’Agenzia delle Entrate e ai percipienti i redditi corrisposti nel corso del 2024, nonché le ritenute operate, le detrazioni applicate e i contributi previdenziali e assistenziali versati.
Si tratta, in sostanza, del documento che certifica tutte le somme e i valori pagati a titolo di lavoro dipendente e assimilato, lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e corrispettivi derivanti da locazioni brevi.
Soggetti obbligati alla presentazione
Devono predisporre e trasmettere la CU tutti i sostituti d’imposta che, nel corso del 2024, hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta d’acconto o d’imposta, o comunque soggetti a contribuzione previdenziale o assistenziale.
Rientrano, tra gli altri:
- datori di lavoro pubblici e privati;
- enti pensionistici e casse di previdenza;
- professionisti e imprese che corrispondono compensi a lavoratori autonomi;
- intermediari che erogano provvigioni o compensi occasionali;
- aziende straniere con personale assicurato in Italia.
Dati da indicare nella Certificazione Unica
La CU 2025 si compone di due versioni:
- il modello sintetico, da consegnare al percipiente;
- il modello ordinario, da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
Nel modello ordinario devono essere indicati:
- i dati anagrafici del sostituto e del percettore;
- i redditi corrisposti (lavoro dipendente, autonomo, assimilati, provvigioni, redditi diversi, locazioni brevi);
- le ritenute operate e i versamenti effettuati;
- i contributi previdenziali e assistenziali;
- eventuali crediti, detrazioni, bonus o agevolazioni applicati;
- le informazioni relative alla ricezione telematica dei modelli 730-4 (quadro CT).
Termini di consegna e di invio telematico
Per il periodo d’imposta 2024, le scadenze per la Certificazione Unica 2025 sono differenziate in base alla tipologia di reddito certificato:
|
Tipologia di reddito |
Consegna al percipiente |
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate |
|
Redditi di lavoro dipendente, assimilati, autonomi occasionali e redditi diversi |
Entro 17 marzo 2025 (termine ordinario 16 marzo cade di domenica) |
Entro 17 marzo 2025 |
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Redditi di lavoro autonomo esercitato abitualmente (professionisti) |
Entro 17 marzo 2025 |
Entro 31 marzo 2025 |
|
Redditi esenti o non dichiarabili tramite precompilata |
Entro 17 marzo 2025 |
Entro 31 ottobre 2025 |
Modalità di presentazione
La trasmissione telematica della CU 2025 deve essere effettuata esclusivamente per via telematica, utilizzando i canali ufficiali dell’Agenzia delle Entrate:
- Entratel, per soggetti obbligati o con elevato numero di certificazioni;
- Fisconline, per soggetti con pochi percipienti;
- tramite intermediario abilitato, società del gruppo o altri incaricati per le pubbliche amministrazioni.
È possibile inviare più flussi distinti, ad esempio separando le certificazioni di lavoro dipendente da quelle di lavoro autonomo o provvigioni, purché in ciascun flusso siano inclusi il frontespizio e, se necessario, il quadro CT.
Novità 2025
Per effetto del D.Lgs. 108/2024, dal 2025 è anticipato al 31 marzo il termine di trasmissione delle CU relative ai lavoratori autonomi abituali, mentre resta fissato al 31 ottobre il termine per le CU con redditi esenti o non dichiarabili. Viene inoltre confermato l’obbligo di consegna al percipiente entro il 17 marzo 2025, indipendentemente dal tipo di reddito certificato.
Sanzioni e ravvedimento per errori o ritardi nella CU 2025
L’omessa, tardiva o errata presentazione della Certificazione Unica 2025 comporta l’applicazione di una sanzione di 100 euro per ciascuna certificazione, fino a un massimo di 50.000 euro per sostituto d’imposta (art. 4, comma 6-quinquies, D.P.R. 322/1998).
Se la CU corretta viene inviata entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo (33,33 euro per ciascuna certificazione, con un massimo di 20.000 euro).
Con la circolare n. 12/E/2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è ora possibile applicare il ravvedimento operoso anche alle violazioni relative alla CU, consentendo la riduzione proporzionale delle sanzioni in base alla tempestività della regolarizzazione.
In questo modo, i sostituti d’imposta possono sanare eventuali errori o ritardi, garantendo comunque la correttezza e la completezza dei dati trasmessi all’Amministrazione finanziaria.
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