Nel cassetto fiscale i dati delle dichiarazioni di intento

Pubblicato il 12 marzo 2020

A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono applicabili le nuove regole in materia di dichiarazioni di intento. Per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 12-septies del D.L. 34/2019, infatti, gli esportatori abituali che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'Iva sono tenuti al solo invio telematico della dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate (che ora può riguardare anche più operazioni), mentre vengono meno, in capo allo stesso, gli obblighi di comunicazione al fornitore/Dogana nonché quelli relativi alla numerazione ed annotazione in apposito registro, previsti dalla previgente normativa. Il fornitore, invece, è tenuto ad indicare gli “estremi” del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento nelle fatture emesse nonché a verificare, prima di emettere qualsiasi fattura, l’effettiva trasmissione telematica della dichiarazione d’intento da parte dell’esportatore abituale. Con un recente provvedimento, l’Agenzia delle Entrate - al fine di tener conto di dette novità - ha stabilito le modalità di consultazione delle dichiarazioni di intento e delle relative informazioni: dallo scorso 2 marzo, ciascun fornitore potrà visionare (direttamente ovvero mediante un soggetto abilitato delegato), nel proprio “cassetto fiscale”, le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento trasmesse dagli esportatori abituali. 

Con lo stesso provvedimento sono stati “aggiornati” il modello di dichiarazione d’intento (DI), le relative istruzioni e le specifiche tecniche. Resta ferma la possibilità di utilizzare il “vecchio” modello fino al 27 aprile 2020. 

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