Nel concordato valutati anche gli atti precedenti la domanda

Pubblicato il 28 ottobre 2013 Il caso affrontato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23387 del 15 ottobre 2013, riguarda la censura dei comportamenti di un contribuente che, nel caso di concordato preventivo, erano stati taciuti.

I comportamenti ritenuti fraudolenti dal commissario giudiziale,risultanti dalle scritture contabili ma non menzionati nella proposta di concordato e nei suoi allegati, riguardavano pagamenti preferenziali effettuati nei sei mesi anteriori la presentazione della domanda di concordato e la cessione di una quota della partecipazione in una Srl. Tali atti non erano stati resi noti ai creditori, ma potevano essere rilevanti ai fini del soddisfacimento del loro credito in caso di concordato o di fallimento.

I giudici della Corte hanno stabilito, pertanto, che l'ammissione al concordato può essere revocata qualora comportamenti anteriori del debitore antecedenti alla presentazione della domanda di concordato possano pregiudicare un consenso informato dei creditori. Si evidenzia come il silenzio del debitore e l'accertamento del commissario giudiziale devono, per configurare il primo come atto di frode, riguardare non qualsiasi operazione, ma quelle operazioni suscettibili di assumere un rilievo diverso, ai fini del soddisfacimento dei creditori, in caso di fallimento e in caso di concordato preventivo.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ccnl Laterizi industria. Rinnovo

07/11/2025

Agevolazioni contributive: aggiornata la dichiarazione “de minimis”

07/11/2025

Esenzione IVA per corsi di lingua: Resto al Sud non vale come riconoscimento

07/11/2025

Pignoramento esattoriale: obblighi della banca sul saldo maturato

07/11/2025

CCNL Amministratori di condominio Saci Anaci - Accordo del 31/10/2025

07/11/2025

Amministratori di condominio Saci Anaci. Indennità di vacanza contrattuale e Welfare

07/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy