Nel contrasto tra dispositivo e motivazioni prevale il dispositivo

Pubblicato il 02 novembre 2011 In materia di giudicato, il contrasto tra quanto contenuto nel dispositivo e le motivazioni della sentenza non è da ravvisare come errore materiale, con la conseguenza che la situazione è rimediabile solamente con il ricorso per cassazione o in appello a seconda che la sentenza sia stata emessa in secondo o in primo grado. E' quanto asserito nella sentenza n. 105/20/2011, del 14 ottobre 2011, emessa dalla Ctr Lazio.

In sostanza, per i magistrati tributari in caso di discordanza tra dispositivo e motivazioni va data rilevanza al dispositivo; ma non si tratta di errore materiale, sanabile con l'istanza di correzione da presentare ai medesimi magistrati che hanno emesso la sentenza, bensì di un vizio di legittimità che è causa di invalidità.

Pertanto, nel caso in questione, l'istanza di correzione è stata dichiarata inammissibile, precisando come l'errore deve essere rilevato solamente presentando ricorso per cassazione.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Enti di sviluppo industriale. Errata corrige

26/08/2025

Quote retributive pensioni CPDEL, CPS, CPI, CPUG: cosa c'è da sapere

26/08/2025

Consob, nuovi obblighi informativi per i fornitori di crowdfunding

26/08/2025

ATP in materia di previdenza e assistenza: novità D.L. 117/2025

26/08/2025

Istanza di adesione: impugnazione sospesa anche senza comparizione

26/08/2025

Scissione con scorporo e neutralità fiscale: condizioni

26/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy