Nel giudizio di cognizione il documento contabile non dà la prova dell’esistenza del contratto di fornitura

Pubblicato il 06 agosto 2011 Deve essere accolto il ricorso dell’opponente al decreto ingiuntivo, che era stato concesso sulla base della esibizione di una fattura commerciale, poi utilizzata come prova anche nel giudizio di opposizione.

Rammenta la Corte di cassazione, con sentenza n. 17050 del 5 agosto 2011, come nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per l’ottenimento del pagamento di forniture, la fattura, pur se debitamente registrata, non può essere presa come fonte di prova in favore della parte che la ha emessa. Essa rappresenta solo titolo idoneo per ottenere l’emissione del decreto ingiuntivo.

Infatti la fattura commerciale, oltre che ad essere un atto a formazione unilaterale, rientra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura come una dichiarazione, indirizzata all’altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito. Se tale rapporto diventa oggetto di contestazione la fattura, per tali caratteristiche, non può essere portata a dimostrazione del contratto.

Pertanto la parte creditrice non ha dato, al di fuori della produzione della fattura, prova che gli importi di cui al documento contabile non corrispondevano a quelli della merce fornita e non ha fornito la prova di una diversa pattuizione tra le parti.
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