Nel risarcimento per illegittimo licenziamento retribuzione globale di fatto

Pubblicato il 28 settembre 2009 La Sezione Lavoro della Cassazione, con sentenza n. 19956 del 2009, in merito al risarcimento del danno spettante al lavoratore ingiustamente licenziato, chiarisce che al citato lavoratore deve essere corrisposto il trattamento economico normale (retribuzione globale di fatto) che avrebbe dovuto percepire se non fosse intervenuto il licenziamento. Pertanto, nel computo devono essere considerate le indennità spettanti. Nel caso esaminato dalla Corte nella sentenza in oggetto tali somme si riferivano a indennità di mensa e di rischio, spese tranviarie, premi di rendimento e di produttività. Restano escluse le indennità sostitutive delle ferie, delle festività e della riduzione dell’orario poiché spettano solo ai dipendenti che prestando servizio l’intero anno e non ne hanno goduto.
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