Nella lite avvocato – cliente è il luogo di residenza di quest'ultimo che individua il foro competente

Pubblicato il 10 giugno 2011 Secondo la Cassazione – sentenza n. 12685 del 9 giugno 2011 - nelle controversie tra avvocato e cliente il foro competente è quello in cui quest'ultimo ha la residenza; e ciò, in quanto la disciplina del consumatore deve ritenersi applicabile anche al professionista prestatore d'opera intellettuale, qual è l'avvocato.

In tale contesto, non è rilevante la circostanza che “il rapporto tra l'avvocato e il professionista sia caratterizzato dall'intuitu personae e sia, non di contrapposizione, ma di collaborazione” in quanto – precisa la Corte di legittimità - anche in questo caso si tratta di un'ipotesi di contratto stipulato tra un professionista, che tipicamente conclude quel tipo di contratto nella sua attività professionale, e un cliente - consumatore.

Solamente quando l'assistito sia un'azienda o un imprenditore la residenza del professionista può essere rilevante ai fini dell'individuazione del Foro competente. Ed infatti – si legge nel testo della decisione - “il foro alternativo speciale di cui all'art. 637, c. 3 c.p.c. opera solo nell'ipotesi in cui il cliente, tenuto alla prestazione del corrispettivo all'avvocato, sia una persona giuridica oppure - nell'ipotesi in cui il cliente sia una persona fisica - che esso non rivesta la qualità di consumatore e, quindi, che abbia richiesto la prestazione professionale all'avvocato per uno scopo estraneo alla sua attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.
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