Nell’autorizzazione all’accesso presso l’abitazione privata vanno indicati i gravi indizi

Pubblicato il 20 ottobre 2012 L’autorizzazione della Procura della Repubblica ad accedere nell’abitazione privata del contribuente al fine di operare un accertamento fiscale deve indicare, a pena di nullità, i gravi indizi delle violazione delle norme tributarie di cui sia sorto il sospetto. La stessa deve anche contenere una motivazione, anche se sintetica, sulla sussistenza dei citati indizi nonché essere corredata della copia della richiesta avanzata della Guardia di finanza ai fini dell’autorizzazione medesima.

E’ il principio ricordato dalla Suprema corte di cassazione nel testo della decisione n. 17957 depositata il 19 ottobre 2012 con riferimento ad una vicenda in cui una società aveva impugnato un accertamento tributario basato su di una verifica operata dalle Fiamme gialle sia presso la sede dell’azienda che presso l’abitazione privata di uno dei soci. Con riferimento all’accesso presso questo ultimo luogo, in particolare, la società aveva eccepito che nella relativa autorizzazione fossero carenti i presupposti richiesti dalla legge circa l’esistenza di gravi indizi.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy