Nelle irregolarità di lavoro decide il giudice tributario

Pubblicato il 22 febbraio 2006

Le sezioni unite della Corte di cassazione, con l'ordinanza 2888 del 10 febbraio 2006, stabiliscono che in materia di sanzioni amministrative irrogate dall'agenzia delle Entrate a seguito di irregolarità accertate dagli uffici provinciali del lavoro, è competente il giudice tributario anche se le violazioni non sono attinenti a tributi. L'ordinanza nasce dal caso, accertato da un ufficio provinciale del lavoro, di una dipendente che non era registrata nelle scritture obbligatorie. In tal caso non si può parlare di violazioni tributarie in quanto si tratta di lavoratore irregolare, ma l'impugnazione dell'ingiunzione rientra nella giurisdizione tributaria, poiché l'applicazione della sanzione è competenza del Fisco.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Rating di legalità: benefici per imprese e ruolo strategico dei commercialisti

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy