Tutela penale degli animali: legge in vigore
Pubblicato il 02 luglio 2025
In questo articolo:
- Riforma penale a tutela degli animali: le novità approvate
- Dalla Costituzione alla normativa penale
- Le principali modifiche introdotte
- Modifica delle fattispecie incriminatrici
- Nuove aggravanti
- Misure cautelari, interdittive e di prevenzione
- Applicazione delle misure antimafia
- Responsabilità degli enti
- Ulteriori disposizioni
Condividi l'articolo:
Entra in vigore il 1° luglio 2025 la Legge n. 82 del 6 giugno 2025 recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali".
Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2025,
Riforma penale a tutela degli animali: le novità approvate
La Legge introduce modifiche in ambito penale volte a rafforzare la tutela degli animali, in linea con i principi costituzionali e con gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea.
Il provvedimento, di iniziativa parlamentare, recepisce le istanze sociali e giuridiche emerse negli ultimi anni a favore di un riconoscimento effettivo della dignità animale.
Dalla Costituzione alla normativa penale
Con la Legge costituzionale n. 1/2022, si rammenta, è stato riformulato l’art. 9 della Costituzione al fine di attribuire alla Repubblica il compito di tutelare l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, con espresso riferimento alla protezione degli animali.
La Legge n. 82/2025 si colloca in tale solco, attraverso una riforma organica del Titolo IX-bis del Libro II del Codice penale, rubricato “Delitti contro gli animali”, con abbandono della la visione antropocentrica del "sentimento per gli animali" e riconoscendo l'animale come soggetto meritevole di tutela autonoma.
Le principali modifiche introdotte
Modifica delle fattispecie incriminatrici
Le modifiche più rilevanti riguardano le seguenti disposizioni:
- uccisione di animali (art. 544-bis c.p.): punita con una pena più severa. La reclusione può andare da 6 mesi fino a 3 anni, oltre a una multa compresa tra 5.000 e 30.000 euro. Prevista una maggiore severità in caso di sevizie;
- spettacoli vietati (art. 544-quater c.p.): innalzata la multa fino a 30.000 euro;
- combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.): pena fino a 4 anni per promotori, estesa anche ai partecipanti. Introdotte aggravanti speciali in caso di coinvolgimento di minori o diffusione online;
- uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.): nuova formulazione che prevede la reclusione da 1 a 4 anni.
Nuove aggravanti
Viene introdotto, a seguire, il nuovo art. 544-septies c.p., che prevede un aumento della pena fino a un terzo quando il reato è commesso:
- in presenza di minori,
- nei confronti di più animali,
- tramite diffusione online.
Misure cautelari, interdittive e di prevenzione
La nuova Legge interviene anche sul codice di procedura penale, introducendo l'art. 260-bis c.p.p., che disciplina l'affidamento definitivo degli animali sequestrati ad associazioni o soggetti autorizzati. È previsto il versamento di una cauzione, con effetti anagrafici sugli animali affidati.
Inoltre, viene disposto il divieto di abbattimento o alienazione degli animali durante le indagini o il processo.
Applicazione delle misure antimafia
In caso di abitualità nei reati contro gli animali (es. traffico illecito, combattimenti), è prevista l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali previste dal codice antimafia, incluse confisca e sorveglianza speciale.
Responsabilità degli enti
A seguire, viene inserito, nel D.lgs. n. 231/2001, l’art. 25-undevicies, che estende la responsabilità amministrativa a carico delle persone giuridiche coinvolte in reati contro gli animali. Sono previste:
- sanzioni pecuniarie fino a 500 quote;
- sanzioni interdittive (es. esclusione da appalti, sospensione dell'attività) fino a due anni.
Ulteriori disposizioni
Tra le ulteriori novità si segnalano:
- divieto di utilizzo di pelli di gatti domestici a fini commerciali.
- sanzioni più severe per traffico illecito di animali da compagnia ;
- introduzione del divieto di tenere animali legati con catene, salvo eccezioni sanitarie documentate;
- rafforzamento delle sanzioni per violazioni in materia di fauna selvatica e habitat protetti (artt. 727-bis e 733-bis c.p.).
Fauna e habitat naturali: sanzioni più severe in caso di violazioni
Rispetto a tale ultimo ambito, la legge prevede pene più severe per chi uccide, cattura o detiene specie animali selvatiche protette e per chi distrugge o danneggia habitat naturali situati in aree protette.
Le sanzioni includono l’aumento dell’arresto fino a due anni e ammende più elevate, fino a un massimo di 8.000 euro, con l’obiettivo di rafforzare la tutela della biodiversità e scoraggiare condotte lesive dell’ambiente.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: