Tutela penale degli animali: sì definitivo al disegno di legge
Pubblicato il 30 maggio 2025
In questo articolo:
- Riforma penale a tutela degli animali: le novità approvate
- Dalla Costituzione alla normativa penale
- Le principali modifiche introdotte
- Modifica delle fattispecie incriminatrici
- Nuove aggravanti
- Misure cautelari, interdittive e di prevenzione
- Applicazione delle misure antimafia
- Responsabilità degli enti
- Ulteriori disposizioni
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Via libera definitivo del Senato, nella seduta del 29 maggio 2025, al disegno di legge n. 1308 in materia di reati contro gli animali, nel testo già approvato dalla Camera il 20 novembre 2024.
Riforma penale a tutela degli animali: le novità approvate
Il Ddl introduce modifiche in ambito penale volte a rafforzare la tutela degli animali, in linea con i principi costituzionali e con gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea.
Il provvedimento, di iniziativa parlamentare, recepisce le istanze sociali e giuridiche emerse negli ultimi anni a favore di un riconoscimento effettivo della dignità animale.
Dalla Costituzione alla normativa penale
Con la Legge costituzionale n. 1/2022, si rammenta, è stato riformulato l’art. 9 della Costituzione al fine di attribuire alla Repubblica il compito di tutelare l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, con espresso riferimento alla protezione degli animali.
Il disegno di legge si colloca in tale solco, attraverso una riforma organica del Titolo IX-bis del Libro II del Codice penale, rubricato “Delitti contro gli animali”, con abbandono della la visione antropocentrica del "sentimento per gli animali" e riconoscendo l'animale come soggetto meritevole di tutela autonoma.
Le principali modifiche introdotte
Modifica delle fattispecie incriminatrici
Le modifiche più rilevanti riguardano le seguenti disposizioni:
- uccisione di animali (art. 544-bis c.p.): punita con una pena più severa. La reclusione può andare da 6 mesi fino a 3 anni, oltre a una multa compresa tra 5.000 e 30.000 euro. Prevista una maggiore severità in caso di sevizie;
- spettacoli vietati (art. 544-quater c.p.): innalzata la multa fino a 30.000 euro;
- combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.): pena fino a 4 anni per promotori, estesa anche ai partecipanti. Introdotte aggravanti speciali in caso di coinvolgimento di minori o diffusione online;
- uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.): nuova formulazione che prevede la reclusione da 1 a 4 anni.
Nuove aggravanti
Viene introdotto, a seguire, il nuovo art. 544-septies c.p., che prevede un aumento della pena fino a un terzo quando il reato è commesso:
- in presenza di minori,
- nei confronti di più animali,
- tramite diffusione online.
Misure cautelari, interdittive e di prevenzione
Il disegno di legge interviene anche sul codice di procedura penale, introducendo l'art. 260-bis c.p.p., che disciplina l'affidamento definitivo degli animali sequestrati ad associazioni o soggetti autorizzati. È previsto il versamento di una cauzione, con effetti anagrafici sugli animali affidati.
Inoltre, viene disposto il divieto di abbattimento o alienazione degli animali durante le indagini o il processo.
Applicazione delle misure antimafia
In caso di abitualità nei reati contro gli animali (es. traffico illecito, combattimenti), è prevista l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali previste dal codice antimafia, incluse confisca e sorveglianza speciale.
Responsabilità degli enti
A seguire, viene inserito, nel D.lgs. n. 231/2001, l’art. 25-undevicies, che estende la responsabilità amministrativa a carico delle persone giuridiche coinvolte in reati contro gli animali. Sono previste:
- sanzioni pecuniarie fino a 500 quote;
- sanzioni interdittive (es. esclusione da appalti, sospensione dell'attività) fino a due anni.
Ulteriori disposizioni
Tra le ulteriori novità si segnalano:
- divieto di utilizzo di pelli di gatti domestici a fini commerciali.
- sanzioni più severe per traffico illecito di animali da compagnia ;
- introduzione del divieto di tenere animali legati con catene, salvo eccezioni sanitarie documentate;
- rafforzamento delle sanzioni per violazioni in materia di fauna selvatica e habitat protetti (artt. 727-bis e 733-bis c.p.).
Fauna e habitat naturali: sanzioni più severe in caso di violazioni
Rispetto a tale ultimo ambito, il disegno di legge prevede pene più severe per chi uccide, cattura o detiene specie animali selvatiche protette e per chi distrugge o danneggia habitat naturali situati in aree protette.
Le sanzioni includono l’aumento dell’arresto fino a due anni e ammende più elevate, fino a un massimo di 8.000 euro, con l’obiettivo di rafforzare la tutela della biodiversità e scoraggiare condotte lesive dell’ambiente.
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