Tutela penale degli animali: legge in vigore

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Tutela penale degli animali: legge in vigore

Entra in vigore il 1° luglio 2025 la Legge n. 82 del 6 giugno 2025 recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali".

Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2025,

Riforma penale a tutela degli animali: le novità approvate

La Legge introduce modifiche in ambito penale volte a rafforzare la tutela degli animali, in linea con i principi costituzionali e con gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea.

Il provvedimento, di iniziativa parlamentare, recepisce le istanze sociali e giuridiche emerse negli ultimi anni a favore di un riconoscimento effettivo della dignità animale.

Dalla Costituzione alla normativa penale  

Con la Legge costituzionale n. 1/2022, si rammenta, è stato riformulato l’art. 9 della Costituzione al fine di attribuire alla Repubblica il compito di tutelare l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, con espresso riferimento alla protezione degli animali.

La Legge n. 82/2025 si colloca in tale solco, attraverso una riforma organica del Titolo IX-bis del Libro II del Codice penale, rubricato “Delitti contro gli animali”, con abbandono della la visione antropocentrica del "sentimento per gli animali" e riconoscendo l'animale come soggetto meritevole di tutela autonoma.

Le principali modifiche introdotte  

Modifica delle fattispecie incriminatrici  

Le modifiche più rilevanti riguardano le seguenti disposizioni:

  • uccisione di animali (art. 544-bis c.p.): punita con una pena più severa. La reclusione può andare da 6 mesi fino a 3 anni, oltre a una multa compresa tra 5.000 e 30.000 euro. Prevista una maggiore severità in caso di sevizie;
  • spettacoli vietati (art. 544-quater c.p.): innalzata la multa fino a 30.000 euro;
  • combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.): pena fino a 4 anni per promotori, estesa anche ai partecipanti. Introdotte aggravanti speciali in caso di coinvolgimento di minori o diffusione online;
  • uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.): nuova formulazione che prevede la reclusione da 1 a 4 anni.

Nuove aggravanti 

Viene introdotto, a seguire, il nuovo art. 544-septies c.p., che prevede un aumento della pena fino a un terzo quando il reato è commesso:

  • in presenza di minori,
  • nei confronti di più animali,
  • tramite diffusione online.

Misure cautelari, interdittive e di prevenzione  

La nuova Legge interviene anche sul codice di procedura penale, introducendo l'art. 260-bis c.p.p., che disciplina l'affidamento definitivo degli animali sequestrati ad associazioni o soggetti autorizzati. È previsto il versamento di una cauzione, con effetti anagrafici sugli animali affidati.

Inoltre, viene disposto il divieto di abbattimento o alienazione degli animali durante le indagini o il processo.

Applicazione delle misure antimafia  

In caso di abitualità nei reati contro gli animali (es. traffico illecito, combattimenti), è prevista l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali previste dal codice antimafia, incluse confisca e sorveglianza speciale.

Responsabilità degli enti  

A seguire, viene inserito, nel D.lgs. n. 231/2001, l’art. 25-undevicies, che estende la responsabilità amministrativa a carico delle persone giuridiche coinvolte in reati contro gli animali. Sono previste:

  • sanzioni pecuniarie fino a 500 quote;
  • sanzioni interdittive (es. esclusione da appalti, sospensione dell'attività) fino a due anni.

Ulteriori disposizioni  

Tra le ulteriori novità si segnalano:

  • divieto di utilizzo di pelli di gatti domestici a fini commerciali.
  • sanzioni più severe per traffico illecito di animali da compagnia ;
  • introduzione del divieto di tenere animali legati con catene, salvo eccezioni sanitarie documentate;
  • rafforzamento delle sanzioni per violazioni in materia di fauna selvatica e habitat protetti (artt. 727-bis e 733-bis c.p.).

Fauna e habitat naturali: sanzioni più severe in caso di violazioni

Rispetto a tale ultimo ambito, la legge prevede pene più severe per chi uccide, cattura o detiene specie animali selvatiche protette e per chi distrugge o danneggia habitat naturali situati in aree protette. 

Le sanzioni includono l’aumento dell’arresto fino a due anni e ammende più elevate, fino a un massimo di 8.000 euro, con l’obiettivo di rafforzare la tutela della biodiversità e scoraggiare condotte lesive dell’ambiente.

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